Bonus barriere architettoniche 75% ed edifici autonomamente accatastati: qual è il limite di spesa?
Come si calcola il massimale di detrazione per edifici singolarmente accatastati ma con ingresso comune? Ecco la risposta del Fisco
Bonus Barriere 75%: come si applica a edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi
Ricordiamo che l’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, con riferimento ai criteri del D.M. 236/1989.
In particolare, il comma 2, lett. a) stabilisce che per gli edifici unifamiliari o per unità situate in edifici plurifamiliari autonomi il limite massimo di spesa è pari a 50.000 euro.
Tra i soggetti beneficiari della detrazione, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2023, n. 17/E rientrano anche i titolari di diritti reali su immobili non residenziali.
Le conclusioni del Fisco
In conclusione, nella verifica dei limiti di spesa per il Bonus Barriere 75%, l’autonomia catastale degli edifici prevale sugli accessi comuni. Ne consegue che anche in assenza di ingressi indipendenti, ogni fabbricato autonomo genera un proprio plafond agevolabile.
Fondamentale, ai fini dell’ammissibilità, è che:
- l’immobile sia esistente al momento dell’intervento,
- le opere siano coerenti con i criteri tecnico-funzionali del D.M. 236/1989,
- la documentazione (CILA, contratti, fatture) sia completa e depositata nei termini.
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