Bonus barriere architettoniche: 50%, 75% e superbonus
Analisi ed esempi di tutte le detrazioni fiscali previste dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Bonus 75% barriere architettoniche
Il bonus barriere architettoniche regolato dall’art. 119-ter del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, è stato recentemente modificato dal D.L. 212 del 29 dicembre 2023 che ha sostituito il comma 1, abrogato il comma 3 e modificato il comma 4.
Con la nuova versione del comma 1 è stato previsto che la detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, si applichi a determinati elementi. In particolare, la nuova versione del comma 1 recita:
“Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.
Lo stesso articolo, al comma 2, statuisce la percentuale di detrazione, la ripartizione negli anni e i limiti di spesa come così di seguito:
“La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari”.
Il calcolo dei limiti di spesa
Occorre fare un esempio, perché su questo aspetto la norma non è proprio chiara. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro) e non a 300.000 euro, determinato moltiplicando 10 x 30.000 euro, così come sembrerebbe indicare la citata lettera c).
Pertanto, in questo caso la detrazione sarà pari ad € 380.000 x75%, ovvero 285.000 euro, che i condòmini potranno portare in detrazione in 5 anni in base alle quote individuate con le tabelle millesimali di proprietà. In particolare, la detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
L’asseverazione tecnica e interventi di automazione
Il D.L. 212/2023 ha aggiunto che il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Al momento nulla è stato disposto su quale sia la tipologia dell’asseverazione: basterà un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure sarà previsto un modello apposito? In mancanza di disposizioni specifiche si ritiene che sia valida una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Il legislatore, per essere ancora più chiaro con i contribuenti e limitare la detrazione alle sole spese elencate nel comma 1, ha abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter che conteneva la possibilità di portare in detrazione le spese per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Pertanto, coloro che vogliono fruire di questa detrazione dovranno tenere conto sia di particolari limiti di spesa, sia del ridotto elenco di interventi ammessi all’agevolazione (scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici) e sia della predisposizione della nuova asseverazione tecnica.
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