Bonus barriere architettoniche 75%: trasferibilità delle detrazioni

In caso di decesso del beneficiario è possibile trasferire le quote di detrazione residue e non utilizzate? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 18/10/2023

Tra le possibili agevolazioni fiscali legate a interventi di recupero del patrimonio edilizio rientra il c.d. “Bonus Barriere Architettoniche 75%”, previsto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha introdotto, con l’art. 119-ter del Decreto Rilancio, una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Bonus barriere architettoniche 75%: chiarimenti sull'uso delle detrazioni

Una detrazione piuttosto vantaggiosa, sulla quale non mancano comunque dubbi di natura applicativa. Ultimo in ordine temporale, quello posto a Fisco Oggi da un contribuente sulla trasferibilità delle detrazioni in caso di decesso del beneficiario.

Proprio con l’intento di fornire chiarimenti sull’uso dell’agevolazione, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, specificando le modalità di utilizzo, oltre che i limiti e le condizioni di detraibilità, e le possibili alternative alla detrazione.

Ricordiamo che il bonus riconosce una detrazione pari al 75% e fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di un’agevolazione si aggiunge a:

  • bonus 50% per interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR;
  • Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio, vincolato però all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Beneficiari del bonus barriere 75%

La detrazione è destinata a persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Dato che si tratta di una detrazione dall’imposta lorda, essa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Interventi ammessi al bonus barriere 75%

L’agevolazione può essere utilizzata per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, oltre che, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Le opere possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale ed ascensori
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Bonus 75%: limiti di spesa

La detrazione, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, corrisponde al 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Utilizzo delle detrazioni e trasferibilità

E veniamo al quesito del contribuente: come specificato nella Circolare e come ribadito dal Fisco nella recente risposta, la detrazione spettante:

  • va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’arco di 5 anni;
  • se non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese;
  • non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, ma continua ad essere a vantaggio del contribuente che ha sostenuto la spesa,

Infine, ricordiamo che le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero sconto in fattura e cessione del credito, rimangono utilizzabili per questa tipologia di agevolazione. In questo caso la detrazione non potrà essere utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

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