Bonus barriere architettoniche a rischio?
Un atto di sindacato ispettivo evidenzia alcune problematiche applicative del bonus previsto per l'eliminazione delle barriere architettoniche
L'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ha previsto nel nostro ordinamento una detrazione fiscale per incentivare gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Bonus barriere architettoniche: la normativa e i requisiti
Tale bonus, inizialmente al 36% ma poi successivamente prorogato al 50% fino al 31 dicembre 2024 (al momento), è stato ampliato e potenziato con l'inserimento all'interno del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dell'art. 119-ter che ha previsto una detrazione fiscale del 75% da applicare sulle spese sostenute dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nel caso di bonus tradizionale (36/50%), la normativa vincola l'ottenimento della detrazione:
- alla realizzazione di interventi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (si citano espressamente ascensori e montacarichi)
- ai lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Nel caso, invece, di bonus potenziato (75%), la normativa consente l'utilizzo di questa detrazione agli interventi che rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Ed è proprio su questi requisiti che si dibatte da mesi soprattutto relativamente ai concetti di:
- accessibilità - possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;
- visitabilità - possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
- adattabilità - possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Bonus barriere 75%: atto di sindacato ispettivo al Senato
L'argomento bonus 75% è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 4-00659 presentato lo scorso 6 settembre dalla Senatrice Raffaella Paita (Az-IV-RE).
In particolare, dopo una ricostruzione normativa la senatrice rileva che, mentre sul bonus tradizionale l'Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni e chiarimenti molto dettagliati che rispecchierebbero "la volontà e la finalità stringente della norma, sia per quel che riguarda la tipologia di spese sostenute (elevatori, rampe), sia in riferimento alla finalità esplicitamente rivolta a favorire la mobilità di persone con disabilità gravi", stesso discorso non può essere fatto per il bonus potenziato al 75%.
Su questo bonus, infatti, il Fisco sarebbe stato molto "vago", limitandosi a replicare la modalità di individuazione degli interventi agevolabili e confermando il generico riferimento al D.M. n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche, senza specificare, come fatto in altri casi, quali interventi fossero detraibili e quali no.
Bonus 75% da rivedere?
Da queste considerazioni e rifacendosi al alcuni articoli circolati sugli organi di stampa (evidentemente generalisti e poco tecnici), secondo la senatrice Paita "l’indeterminatezza della previsione normativa consentirebbe, secondo gli uffici commerciali contattati, di usufruire del bonus anche in casi in cui oggettivamente non ha senso, come in un appartamento al sesto piano di un edificio del '300 che non ha ascensore".
E ancora "lo snaturamento del bonus barriere sta portando lo Stato a finanziare interventi del tutto inutili per le esigenze di vita delle persone con difficoltà nella mobilità, senza prevedere alcun criterio (come ad esempio quello della gradualità, per cui è finanziabile l’intervento che non risulti comunque pregiudicato da barriere precedenti a quella oggetto di rimozione) che garantisca la finalità della disposizione".
Per questo motivo viene chiesto "quali iniziative, anche legislative, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rendere maggiormente stringenti e rispondenti alle finalità e ratio della disposizione i requisiti per l’accesso alla detrazione del 75 per cento di cui in premessa, al fine di garantire il perseguimento delle stesse e scongiurando l’utilizzo improprio del bonus barriere a pregiudizio di interventi volti realmente a migliorare qualità della vita delle persone con disabilità, evitando così che parte delle risorse destinate al superamento delle barriere architettoniche venga utilizzato per altri scopi".
L'ipertrofia normativa
L'atto ispettivo della senatrice Paita conferma ancora una volta la tendenza del legislatore all'ipertrofia normativa. Una tendenza a voler regolare tutto (come recentemente ricordato dal Consigliere di Stato Gianluca Rovelli in un intervento sui principi generali del Codice dei contratti pubblici) che in molti casi snatura il compito stesso di chi certe norme dovrebbe applicarle sulla base di un attività di ingegno (come quella dei liberi professionisti dell'area tecnica).
Pur comprendendo le perplessità della senatrice Paita, ci auguriamo che gli aspetti tecnici vengano adeguatamente valutati dai professionisti di quest'area e non da chi legge un articolo di stampa, scritto magari da chi non ha la più pallida idea di cosa sia una barriera architettonica.
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