Bonus Casa: chi comunica la cessione del credito?
La cessione del credito dei bonus casa prevede, dopo il D.L. n. 157/2021, il nuovo obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità, ma chi la comunica?
L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto le ormai note opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) non solo per gli interventi che accedono al superbonus ma anche agli altri principali bonus edilizi (tra cui il bonus casa e il bonus facciate).
La cessione del credito dopo il Decreto Anti-frode
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) sono stati previsti degli ulteriori meccanismi di controllo a carico del beneficiario della detrazione, che già erano previsti per il superbonus (estesi anche in caso di detrazione diretta senza l'utilizzo della precompilata).
In particolare, dal 12 novembre 2021 chi volesse utilizzare queste detrazioni mediante opzioni alternative, dovrà produrre:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- l'asseverazione di congruità delle spese sostenute, che attesta la spesa in riferimento a dei prezzari stabiliti dalla norma.
Le modalità attuative per la cessione del credito
Le modalità attuative relative alla scelta delle opzioni alternative, comunicate in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 322/1998, sono state definite con:
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. n. 326047;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021, prot. n. 51374;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, prot. n. 83933;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 luglio 2021, prot. 196547;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 novembre 2021, prot. n. 312528;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, prot. n. 340450.
Opzioni alternative: chi comunica la scelta?
Nei giorni scorsi FiscoOggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, ha risposto alla seguente domanda:
Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra cui l’estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità, chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia?
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che come previsto dal provvedimento del 12 novembre 2021, la comunicazione va fatta:
- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Se, invece, si deve comunicare la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, l’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
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