Bonus Casa: chiarimenti sulle detrazioni per interventi in condominio
Le indicazioni del Fisco: l’aliquota di detrazione va riferita all’anno in cui l'amministrazione del condominio effettua il bonifico
Nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni eseguiti tra gli anni 2024 e 2025, con bonifici eseguiti dall’amministratore di condominio nel 2024, spetta la detrazione fiscale del 50% o del 36%?
Bonus Casa e ristrutturazioni in condominio: a quanto ammonta la detrazione?
La questione è stata posta da un contribuente a Fisco Oggi e riguarda la prossima diminuzione dell'aliquota di detrazione del c.d. “Bonus Casa”, agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e finalizzata a incentivare i lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, con una detrazione IRPEF per le spese sostenute per specifici interventi sul patrimonio edilizio.
Fino al 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe, la detrazione ammonta al 50% delle spese sostenute, su un massimale di spesa di 96mila euro per unità immobiliare e per i seguenti interventi:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche; interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- f) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- h) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- i) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Se non verranno introdotte nuove proroghe, a partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione tornerà al suo valore originario di 36%, su limite massimo di spesa pari a 48mila euro.
Aliquota di detrazione spettante: il criterio di cassa
Occhio quindi a quando verranno sostenute le spese, come ha evidenziato Fisco Oggi: l’agevolazione spetta con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli condòmini verseranno le proprie quote al condominio.
Si tratta dell’applicazione del c.d. “criterio di cassa", secondo cui si fa riferimento all'anno in cui le spese sono effettivamente sostenute. Ne consegue che per i bonifici effettuati nel 2024, i condòmini potranno usufruire della detrazione del 50%.
Bonus casa: ulteriore riduzione tra il 2028 e il 2033
Le novità sul Bonus Casa non terminano qui: si tratta di una disposizione passata in sordina ma, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR (introdotto con la legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%.
L’aliquota del 50% verrà mantenuta quindi solo per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
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