Bonus casa ed Ecobonus: le detrazioni per sostituire gli impianti di climatizzazione
Nuovi chiarimenti sull'utilizzo delle agevolazioni previste per interventi di efficientamento energetico come la sostituzione degli impianti di climatizzazione
Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie sono diverse le opzioni previste per intervenire sull'efficientamento energetico degli edifici già esistenti e che fanno quindi riferimento alla categoria prevista dall'art. 3, lettera d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Sostituzione impianto di climatizzazione: le detrazioni utilizzabili
Questo vale anche per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione per il quale sono almeno due le possibili detrazioni da considerare:
- il bonus casa previsto per le ristrutturazioni edilizie;
- l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica;
A ricordarne utilizzo e presupposti è Fisco Oggi, in risposta a un contribuente che deve effettuare la sostituzione dell’impianto con un impianto dotato di pompa di calore, e che ha alcuni dubbi sulla detrazione da utilizzare.
Bonus casa: 50% per la sostituzione impianto di climatizzazione
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che in generale, la sostituzione, totale o parziale, del vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (nello specifico, articolo 16-bis, lettera h), del Tuir, a cui fa riferimento l'art. 16 del D.L. n. 63/2013). La norma prevede una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per interventi eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità. Il massimale scenderà a 48mila, con una detrazione del 36% per somme pagate dal 1° gennaio 2025.
Ecobonus 65%: come utilizzarlo
Un'altra possibilità per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento è quella riservata dalle detrazioni previste per il risparmio energetico. Il riferimento in particolare è alle agevolazioni istituite:
- dall'art.1, commi da 344 a 347 della legge n. 296/2006;
- dall’art. 14 del D.L. n. 63/2014.
La detrazione spetta nella misura del 65 per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
- con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione;
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
L'aliquota di agevolazione sale apunto al 65%, con un massimale di 30mila euro, qualora il nuovo impianto di climatizzazione rispetti i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F al DM 6 agosto 2020.
Possono usufruirne tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
La detrazione al 65% può essere utilizzata per edifici che alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Tra le spese ammissibili in detrazione rientrano:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
Infine, ricorda il Fisco, le detrazioni non sono cumulabili: sarà il contribuente a scegliere quale richiedere, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione all’agevolazione scelta.
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