Bonus Casa: il Fisco sul trasferimento delle detrazioni
A chi spettano le agevolazioni per la ristrutturazione se l’immobile viene successivamente concesso in usufrutto? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
A chi spettano le detrazioni per spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia se successivamente si concede l’immobile in usufrutto? Vengono trasferite al soggetto che gode dell’immobile oppure restano al nudo proprietario?
Bonus casa: detrazioni al nudo proprietario o all'usufruttuario?
A rispondere a un interessante quesito sulla spettanza delle detrazioni “Bonus Casa” di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) è l’Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF del 36%, con un limite massimo di spesa di 48mila euro, utilizzabile in dieci rate annuali di uguale importo.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, come disposto con D.L. n. 83/2012, la percentuale di detrazione è stata portala al 50% su un massimale di spesa di 96mila euro, aumenti prorogati più volte negli anni, fino alla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha fissato il termine al 31 dicembre 2024.
Dal 1° gennaio 2025, salvo novità dell’ultimo minuto, la detrazione si dovrebbe “sdoppiare” secondo questi criteri:
- aliquota al 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali del contribuente con limite di spesa ammessa di 96mila euro;
- aliquota al 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni del contribuente, con un massimale di spesa di 48mila euro.
Gli interventi agevolabili
Si confermano invece gli interventi agevolabili, come elencati all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
- i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese ammesse rientrano anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
I beneficiari delle detrazioni
Le detrazioni sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione possono essere richieste da tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, purché possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Le agevolazioni spettano quindi a:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- inquilini o comodatari;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- conviventi di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Tornando al quesito presentato dal contribuente, spiega il Fisco che quando si costituisce il diritto di usufrutto su un immobile, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione ancora da usufruire non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario che ha sostenuto le spese.
Il trasferimento delle detrazioni ai, sensi del comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, avviene soltanto in caso di vendita dell’immobile o di donazione.
Ne deriva che se l’immobile viene venduto e contestualmente si costituisce un diritto di usufrutto, le quote di detrazione di cui non ha usufruito il venditore verranno trasferite al nuovo nudo proprietario in quanto è a lui che si trasferisce la titolarità dell’immobile.
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