Bonus casa: gli interventi da comunicare ad Enea

Entro 90 giorni dalla fine lavori, è necessario comunicare le informazioni sui lavori effettuati che accedono al Bonus Casa e che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 02/09/2022

Una delle agevolazioni fiscali più utilizzate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è il cd. "Bonus Casa", disciplinato dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Questa percentuale è stata poi elevata al 50%, così come il plafond di spesa, raddoppiato a 96mila euro per unità immobiliare, dal D.L. n. 83/2012. L’ultima, attuale riconferma dei nuovi importi è quella sancita dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha prorogato al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Bonus Casa: obbligo di trasmissione dati a Enea

Attenzione però alla tipologia di interventi realizzati: dal 2018, è sato infatti introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, le informazioni sui lavori effettuati che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Per “data di fine lavori” si intende la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per la trasmissione dei dati relativi alla sostituzione di elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. In particolare:

  • per gli interventi con data di fine lavori nel 2021 l’invio della documentazione all’Enea andava effettuato entro il 1° aprile 2022 attraverso il sito https://bonuscasa2021.enea.it/;
  • per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2022.enea.it/.

In questo modo il Dipartimento per l’Efficienza Energetica può monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi. La trasmissione delle informazioni non riguarda quindi tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.

Bonus Casa: gli interventi da comunicare ad Enea

Sono diversi gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del TUIR soggetti all’obbligo di invio di comunicazione all’ENEA. Vediamoli nel dettaglio.

  • Strutture edilizie
    • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
  • Infissi
    • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
  • Impianti tecnologici
    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe);
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
    • teleriscaldamento;
    • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
  • Elettrodomestici
    • forni
    • frigoriferi
    • lavastoviglie
    • piani cottura elettrici
    • lavasciuga
    • lavatrici
    • asciugatrici

La classe energetica minima prevista è la A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

La comunicazione va fatta solo se gli elettrodomestici sostituiti sono collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2021 e dal 1° gennaio 2021 per le spese sostenute nel 2022

Mancato invio comunicazione ad Enea: cosa succede?

I ritardatari possono però tirare un sospiro di sollievo: come confermato con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.

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