Bonus Casa: si conferma di nuovo il 50%?

Nella nuova legge di Bilancio potrebbe essere prorogata l'attuale aliquota di agevolazione, ma a condizioni ben precise. Ecco quali

di Redazione tecnica - 15/10/2024

Si apre forse uno spiraglio nella legge di Bilancio 2025 per il Bonus Casa, anche se con alcuni paletti non di poco conto.

A fare breccia nel muro dei no sui bonus edilizi costruito dal MEF è stato lo stesso viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ipotizzando il mantenimento dell’aliquota del 50% per gli interventi disciplinati dall’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) anche per l’anno prossimo.

Bonus Casa: si conferma di nuovo al 50%?

Ricordiamo che il c.d. “Bonus Casa”, l’agevolazione per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio è l’unica che trova posto in maniera strutturale all’interno del nostro ordinamento e che, per legge, prevede una detrazione IRPEF del 36%, su un massimale di spesa di 48mila euro, utilizzabile in dieci rate annuali di uguale importo.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96mila euro il plafond di spesa. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi, l’ultimo dei quali la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ne ha fissato il termine al 31 dicembre 2024.

Questi gli interventi agevolabili:

  • a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. 
  • i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Tra le spese ammesse rientrano anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Legge di Bilancio 2025: le novità sul Bonus Casa

In assenza di nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48mila euro. Non solo: dal 2028, la percentuale di detrazione dovrebbe scendere ulteriormente, arrivando al 30%.

Adesso le ultime dichiarazioni del MEF riaccendono una speranza, limitata comunque agli interventi sulle prime case, fermo restando che si potrà soltanto accedere alle detrazioni dirette, senza nessuna apertura verso l’utilizzo del meccanismo alternativo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

 

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