I bonus per la casa e la sostituzione degli infissi: edilizia libera o CILA?
In questo approfondimento parliamo dell’intervento di sostituzione degli infissi e chiariamo come accedere all’ecobonus o al bonus ristrutturazioni edilizie
Ormai è chiaro, ogni qual volta si parla di intervenire, ristrutturare e riqualificare la propria abitazione, nel programma degli investimenti occorre prendere in considerazione le possibilità di detrazione fiscale offerte per il settore dell’edilizia.
Dal Superbonus 110% ai bonus per la casa
La più conosciuta è senza dubbio quella del 110% (superbonus) di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Una detrazione applicabile agli edifici nella loro interezza e solo in alcuni casi alle unità immobiliari (che devono avere accesso autonomo ed essere funzionalmente indipendenti).
Ma quando si vuole intervenire “semplicemente” sulla singola abitazione, le possibilità offerte dalla normativa non sono così rilevanti come per il superbonus. Nei casi più comuni di unità immobiliari in condominio, esistono altre detrazioni fiscali:
- l’ecobonus di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013;
- il bonus ristrutturazioni edilizie previsto all’art. 16, comma 1 del Decreto Legge n. 63/2013.
Due detrazioni fiscali che hanno sostenuto il settore delle costruzioni, almeno fino alla nascita del superbonus 110% che ha rappresentato un vero e proprio crack come dimostrato nell’ultimo rapporto Cresme "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione".
Ecobonus e bonus ristrutturazioni: le differenze
Gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 fanno riferimento alle disposizioni di cui:
- all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Stiamo parlando di interventi che oggi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) ma che non prevedono particolari disposizioni dal punto di vista edilizio. Cioè, l’ecobonus può essere utilizzato a prescindere se stiamo intervenendo con un intervento di edilizia libera, soggetto a CILA, SCIA o PdC.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia per la casa (bonus ristrutturazioni) di cui all’art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 fanno riferimento alle disposizioni di cui:
- all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
In questo caso si tratta di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica che per quanto riguarda le singole unità immobiliari siano configurati dal punto di vista edilizio come interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizio):
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
La sostituzione degli infissi
Se c’è un intervento che ha messo in crisi il settore per il corretto inquadramento edilizio e fiscale, è certamente la sostituzione degli infissi. Su questo intervento registriamo il maggior numero di richieste di chiarimento:
- si utilizza l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni?
- è un intervento di edilizia libera o soggetto a comunicazione, segnalazione o permesso?
Domande che hanno messo in crisi professionisti, imprese e uffici tecnici, con risposte (purtroppo) disallineate.
Chiariamo subito, la sostituzione degli infissi “potrebbe” fruire sia dell’ecobonus che del bonus ristrutturazioni edilizie. Dipende se l’infisso di partenza e quello di arrivo soddisfano i requisiti di cui alla Tabella 1, Allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus). Se l’intervento soddisfa questi requisiti, il contribuente può senza dubbio scegliere alternativamente le due detrazioni.
Edilizia libera o CILA?
A questo punto occorre comprendere il regime edilizio. E su questo registriamo i maggiori dubbi da parte di tutti. Dubbi che proveremo a sciogliere di seguito.
In un recente approfondimento (Testo Unico Edilizia 2022: guida normativa, interventi e titoli) abbiamo fatto il punto sulla normativa edilizia, sulle tipologie di intervento previste dal d.P.R. n. 380/2001 e dal relativo regime edilizio.
L’Agenzia delle Entrate, benché non sia un compito che le compete, nella sua guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, lo ha detto chiaramente. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che utilizzano il bonus 50% figurano i seguenti:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
In realtà la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione straordinaria solo in caso vengano modificati materiali, dimensioni o componenti vetrate. In questo caso, si può parlare di manutenzione straordinaria e l’intervento accede sia la bonus ristrutturazioni edilizie che (in caso di rispetto dei richiamati requisiti tecnici del MiSE) all’ecobonus.
Il minimo comune denominatore
In comune tra ecobonus e bonus ristrutturazioni, c’è il titolo edilizio necessario. In entrambe i casi, infatti, è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questo perché:
- se fosse manutenzione ordinaria non potrebbe godere del bonus ristrutturazioni né dell’ecobonus (non ci sarebbe alcuna innovazione e miglioramento energetico);
- essendo un intervento di manutenzione straordinaria “leggera”, la Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 prevede espressamente l’utilizzo della CILA.
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