Bonus edilizi 2025 e Legge di Bilancio: le prospettive per il futuro

Il disegno di legge di Bilancio 2025 è alla Camere per il primo giro di approvazione. Parecchi sono gli emendamenti che riguardano i bonus edilizi per il prossimo anno

di Redazione tecnica - 15/11/2024

Cosa prevede la bozza di Legge di Bilancio

Queste residue possibilità (e qualsiasi forma di pianificazione per il futuro) si scontrano, però, con l’attuale bozza di Legge di Bilancio per il 2025, all’interno della quale il Governo ha inserito alcune importanti modifiche al vaglio del Parlamento italiano.

Cominciamo subito rilevando che l’attuale bozza non prevede nulla per il bonus barriere architettoniche 75% che nel suo ultimo anno di utilizzo rimarrà immutato nell’aliquota e con limite di spesa pari a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni edilizie e il sismabonus, il Governo ha deciso di innalzare il limite di spesa a 96.000 euro per il triennio 2025-2027 ma con aliquote differenti. In particolare, l’aliquota del 36% rimarrà per il 2025 mentre nel 2026-2027 diminuirà al 30%. Se, però, le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta:

  • al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025;
  • al 36% spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Resterà da capire se saranno previste delle particolarità temporali per l’utilizzo del sismabonus-acquisti al 50% (art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013) relativamente alla condizione di “abitazione principale” (evidentemente incompatibile).

Stessa sorte per l’ecobonus che potrà essere utilizzato al 36% nel 2025 e 30% nel 2026-2027, con aumento rispettivamente al 50% e al 36% se le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il bonus mobili viene confermato alle stesse condizioni del 2024 anche per il 2025. Quindi, detrazione al 50% e limite di spesa a 5.000 euro.

Più complessa è la situazione relativa al superbonus sul quale il Governo, nonostante gli scarsi numeri degli ultimi mesi, ha deciso di operare una nuova sforbiciata. In particolare, nel 2025 i soggetti rimasti potranno utilizzare il superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:

  • presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Condizioni che saranno necessariamente modificate dal Parlamento in considerazione della palese incostituzionalità di una disposizione che sarà contenuta in una norma che verosimilmente approderà in Gazzetta Ufficiale gli ultimi giorni del 2024.

Relativamente al blocco della cessione del credito che ha coinvolto e sconvolto soprattutto gli interventi avviati a cavallo tra il 2022 e il 2023, segnaliamo il possibile inserimento del comma 8-sexies all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 mediante il quale sarà data possibilità ai contribuenti di ripartire (con opzione irrevocabile) il superbonus in 10 anni. Di seguito il testo del nuovo comma 8-sexies.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.

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