Bonus edilizi 2025: tutte le novità della Legge di Bilancio

La nuova Legge di Bilancio ha ridisegnato il quadro normativo relativo all’utilizzo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, riduzione del rischio sismico, mobili ed elettrodomestici

di Redazione tecnica - 01/01/2025

Bonus ristrutturazioni edilizie (bonus casa)

Relativamente alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, occorre considerare il quadro normativo composto dalle seguenti norme:

  • l’art. 16-bis del TUIR;
  • l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013.

Preliminarmente l’art. 1, comma 54, della nuova Legge di Bilancio modifica il comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR che era stato introdotto da questo Governo con il D.L. n. 39/2024 (art. 9-bis, comma 8).

Con il comma 3-ter, a marzo di quest’anno il Governo aveva deciso che “Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo (art. 16-bis,TUIR, n.d.r.) sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis (detrazione per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, n.d.r.), l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento”.

La Legge di Bilancio ha anticipato la riduzione dell’aliquota al 30% a partire dal 1° gennaio 2025. Una modifica che, però, va letta unitamente ai contenuti dell’art. 1, comma 55, lettera b), della Legge di Bilancio che modifica l’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 contiene la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, che fino al 31 dicembre 2024 sono state utilizzate con aliquota al 50%.

Con l’art. 1, comma 55, lettera b), 1), della Legge di Bilancio, viene sostituito il comma 1, art. 16, del D.L. n. 63/2013, con il seguente:

Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

Cosa cambia? Le novità possono essere riassunte nei seguenti punti:

  1. dal bonus casa vengono eliminate le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  2. l’aliquota del bonus casa sarà:
    1. del 36% nel 2025;
    2. del 30% nel biennio 2026-2027;
  3. il limite di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare;
  4. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta:
    1. al 50% nel 2025;
    2. al 36% nel biennio 2026-2027.
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