Bonus edilizi e asseverazione di congruità: occhio ai requisiti dell'assicurazione professionale
Una risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la tipologia di polizza professionale che deve possedere il tecnico che assevera la congruità delle spese dei bonus edilizi
Ne avevo parlato recentemente in un articolo dove sostanzialmente domandavo quale polizza professionale dovesse stipulare il tecnico per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi che hanno accesso tramite opzioni alternative alle detrazioni fiscali previste all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: i requisiti per il tecnico asseveratore
Nel caso di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), il Decreto Rilancio, all'art. 119, comma 14, richiede espressamente che i tecnici che asseverano o attestano devono dotarsi di una particolare assicurazione professionale "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata". Obbligo che si considerava rispettato anche nel caso di polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
A seguito delle nuove misure antifrode previste prima dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi confermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tutti ci siamo domandati se l'obbligo di stipula di assicurazione professionale come definita al richiamato comma 14, servisse anche per gli altri bonus minori.
Ricordiamo che dal 12 novembre 2021 gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio e che scelgono di utilizzare le opzioni alternative (tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono ottenere:
- il visto di conformità;
- l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Dopo aver fornito la mia interpretazione, ho chiesto lumi a due broker assicurativi in ambito tecnico che hanno scritto due approfondimenti:
- Superbonus 110%, bonus fiscali e congruità delle spese: chiarimenti sull'assicurazione professionale di Cristina Marsetti;
- Superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia per i tecnici asseveratori? di Francesca Monesi
Bonus edilizie e asseverazione di congruità: la risposta del Fisco
Ma, come sempre, benché le interpretazioni e il confronto siano sempre utili, ci aspettavamo l'intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate che chiarisse definitivamente il dubbio sulla tipologia di polizza assicurativa necessaria.
Intervento che è puntualmente arrivato dalla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate che, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, ha risposto richiamando il Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede che per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità.
Sulla base di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni previste.
L'Agenzia delle Entrate conclude rilevando che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Documenti Allegati
RispostaIL NOTIZIOMETRO