Bonus edilizi e cessione del credito: sequestro preventivo anche sul terzo estraneo alla frode
La Corte di Cassazione conferma i principi stabiliti per l’applicazione del sequestro preventivo del credito fiscale ceduto ad un terzo estraneo ad eventuali illeciti
Saranno ancora in tanti che leggendo la nuova sentenza della Corte di Cassazione n. 48050 del 19 dicembre 2022 urleranno “non riguarda il superbonus ma il bonus facciate” non avendo ancora compreso che il problema del blocco delle cessioni non riguarda un bonus in particolare ma il meccanismo stesso, ancora in cerca di "soluzioni" che probabilmente non arriveranno mai.
Bonus fiscali e cessione del credito: la Cassazione sul sequestro preventivo
Ma andiamo con ordine, dopo che per mesi l’attenzione del Governo, del Parlamento e di tutti i soggetti ed Enti interessati si è concentrata sul concetto di “responsabilità solidale”, a fine ottobre 2022 la Corte di Cassazione ha pubblicato 5 nuove sentenze con le quali è stato acceso un faro su una problematiche che in realtà era già emerse a giugno 2022 con la Relazione della Corte di Cassazione stessa 7 giugno 2022, n. 31 ad oggetto “L’art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modifiche dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di modifica degli artt. 240-bis, 316-bis, 640-bis cod. pen. e di altre norme complementari”.
Una relazione in cui in due semplici righe passate inosservate era stato già chiarito che “Una leva primaria del contrasto alle frodi è la confisca, con la correlata misura del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., che ne preserva l’effetto utile”. Come emerso dalle successive sentenze di fine ottobre 2022, nessuna deroga è stata prevista al sequestro del credito fiscale nel caso emergano delle frodi fiscali a monte e a prescindere dal concetto di responsabilità solidale (sul quale ci dovremo ancora confrontare da punto di vista penale come confermato da un’altra recente sentenza della Cassazione).
Il nuovo caso oggetto dell’intervento della Cassazione
Nel nuovo caso oggetto della sentenza n. 48050/2022 della Cassazione, la detrazione fiscale è il bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020). Anche se, come detto, cambia poco che si tratti di bonus facciate o altri bonus edilizi.
Il punto su cui si concentrano gli ermellini è il meccanismo della cessione del credito stesso.
Nel caso di specie, il ricorso è stato presentato per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva a sua volta rigettato l'istanza di riesame reale e confermato il decreto di sequestro emesso dal Gip di Venezia.
Il decreto di sequestro preventivo oggetto d'impugnazione veniva emesso nell'ambito di procedimento penale, per il delitto di cui agli artt. 110, 640, comma secondo n. 1, 61 n. 7 cod. pen. quanto all'illegittima creazione di crediti fiscali inesistenti, inseriti nel cassetto fiscale, ascritti al c.d. bonus facciate ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
Crediti approvati “formalmente dall'Agenzia delle Entrate” ed oggetto di cessione a diverse società così da indurre in errore la Amministrazione finanziaria circa la reale sussistenza di tali crediti, anche al fine di ottenere la compensazione di tali crediti con debiti fiscali.
Il ricorso
Il ricorso in Cassazione è stato presentando contestando il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti dell’istante in qualità di soggetto terzo.
La Cassazione ha, però, chiarito in diverse occasioni ambito e portata della attività del terzo estraneo quanto al sequestro preventivo disposto a proprio carico per attività d'indagine a carico di altri soggetti, rilevando, con principio ribadito nella nuova sentenza, che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
Buona fede esclusa
Dal principio affermato consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto, non avendo la parte ricorrente in alcun modo allegato la propria buona fede, provato l'effettiva titolarità del denaro in sequestro, né l'effettiva inesistenza (oggettivamente considerata invece dal provvedimento impugnato con motivazione persuasiva, logica ed argomentata) di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato.
La Cassazione ha, dunque, confermato l’assenza di argomentazioni che possano dimostrare la buona fede del cessionario rispetto alla somma oggetto di sequestro, evidentemente entrata nella sua disponibilità a seguito di una serie di ambigui passaggi e transazioni societarie che, nella prospettazione accusatoria, sono risultate del tutto prive di giustificazione in mancanza di adeguati rapporti effettivi sottostanti ed alla base del passaggio di denaro in questione.
Il Tribunale del riesame, nel confermare il sequestro, avrebbe evidenziato in modo chiaro, persuasivo e del tutto logico, come il coinvolgimento delle diverse società collegate alla attività apparentemente poste in essere dal contribuente che ha maturato il credito - che rendeva dichiarazioni pienamente ammissive circa le condotte allo stesso provvisoriamente imputate durante le indagini - fosse effettivo e non risultasse di fatto l'estraneità ai fatti della società istante, seppure soggetto terzo.
In particolare il Tribunale, con le sue articolate considerazioni, ha evidenziato, con valutazione congrua e priva di illogicità, come il comportamento tenuto dalla società istante non possa rientrare nel paradigma del terzo di buona fede. Ricorre, dunque, una congrua considerazione di una serie di circostanze oggettive (relative ai passaggi societari, alle disponibilità progressive di somme senza validi rapporti commerciali o imprenditoriali sottostanti, alla contrattazione e cessione dei crediti, per parte consistente, ad istituto bancario per poi procedere ad una retrocessione a società interposta delle somme così ottenute, in assenza di qualsiasi giustificazione verosimile) che rendono persuasiva, logica e priva di aporie la considerazione e valutazione del Tribunale del riesame.
Il blocco della cessione dei crediti
Ecco che al momento la scure del sequestro preventivo del credito è una delle principali cause che stanno bloccando la quarta cessione (dalla banca verso i clienti non consumatori) che sarebbe l’unica vera soluzione alla riapertura della capienza fiscale del sistema bancario.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2022, n. 48050IL NOTIZIOMETRO