Bonus edilizi e congruità delle spese: in caso di aggiornamento quale prezzario utilizzare?

Il Decreto antifrode e la Legge di Bilancio 2022 hanno previsto l'asseverazione di congruità delle spese utilizzando alcuni prezzari. Quale utilizzare in caso di aggiornamento?

di Gianluca Oreto - 20/01/2022

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito) sono obbligatori il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

L'aggiornamento dei prezzari e la congruità dei costi

A gennaio 2022 sono già due le Regioni che hanno aggiornato i prezzari dei lavori pubblici: Sicilia e Lazio. Lo stesso prezzario edito dalla DEI - Tipografia del Genio civile ha degli aggiornamenti semestrali. Si pone, quindi, una problematica non banale: dal momento della redazione del computo metrico, passando per l'approvazione dell'intervento da parte del committente, la presentazione dei titoli edilizi e l'avvio del cantiere può trascorrere così tanto tempo che nel frattempo il prezzario utilizzato per la redazione di un computo congruo può subire un aggiornamento.

Cosa fare in questo caso? Occorre rivedere tutti prezzi se non addirittura tutte le voci (spesso cambiano in ogni aggiornamento)? Bisogna prendere come riferimento i prezzi inseriti nel contratto con il committente? quelli in vigore al momento della presentazione del titolo o della CILAS?

I quesiti di due professionisti romani

Se lo sono chiesto due professionisti romani, l'arch. Claudia Sgandurra e l'arch. Marco Lombardini, che hanno inviato una lettera indirizzata all'Ordine degli Architetti e all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito la lettera integrale presentata dall'arch. Sgandurra.

Gentile Presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma,

Gentile Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma,

alla luce della pubblicazione in data 18/01/2022  della Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, che nelle sua premesse recita:

"RITENUTO pertanto di approvare la “Tariffa dei prezzi, Edizione 2022”, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;"

"CONSIDERATO altresì che, con l'entrata in vigore della nuova Tariffa, cessa di avere validità la Tariffa prezzi 2020 che resta in vigore solo per i progetti già approvati, gli appalti in corso o già aggiudicati al momento della pubblicazione della presente deliberazione;"

in data odierna ho presentato il seguente quesito allo sportello di consulenza on-line:

Oggetto: Asseverazione prezzi per Superbonus 110% e Bonus minori, prezzari di riferimento e  vigenza  in relazione al Decreto-Legge 11 Novembre 2021, n. 157 “Antifrodi”

Quesito

Come specificato dall’allegato A art. 13.1 del DL n. 111 del 6 Agosto 2021 e dal successivo DL .157 del 11 Novembre 2021, il tecnico abilitato deve redigere l’asseverazione relativa alla congruità dei prezzi e delle lavorazioni eseguite sulla base di un il computo metrico estimativo allegato all’asseverazione stessa.

Tra i vari prezzari ammessi ci sono quelli regionali, i listini prezzi depositati alle camere di commercio e le guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI.

I quesiti sono:

  • A quale prezzario DEI ci si deve riferire considerando che vengono aggiornati semestralmente?
  • In caso si sia redatto un computo metrico estimativo, base anche per la stipula del contratto con l’impresa, con il prezzario all’epoca vigente, ma nel frattempo sia stato pubblicato un nuovo prezzario, come ci si deve comportare per le asseverazioni? Si fa riferimento alle voci del prezzario vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto? Oppure a quello vigente alla data di inizio dei lavori così come indicato nella pratica autorizzativa? Oppure per asseverare bisogna aggiornare le voci del computo metrico estimativo a quello vigente al momento dell’asseverazione?

Appare chiaro che se ci si trova temporalmente a cavallo dell’aggiornamento dei prezzari di riferimento il rischio è che i costi precedentemente calcolati abbiamo delle discrepanze rispetto a quelli dei nuovi prezzari, che magari alcune voci siano state radicalmente modificate o completamente eliminate, che non ritorni la sequenzialità dei codici di riferimento.

Poiché il decreto non fa esplicito riferimento all’obbligo di riferirsi agli ultimi aggiornamenti dei prezzari, il sottoscritto crede sia possibile utilizzare codici e voci relative a prezziari precedenti, indicando esplicitamente il prezzario di riferimento e l’edizione presa in considerazione nelle voci del computo metrico.

Il medesimo quesito verrà posto da un collega Ingegnere all'Ordine degli Ingegneri di Roma e verrà posto sottoforma di interpello all'AdE.

La sottoscritta si fa portavoce del disagio e del disorientamento di tanti  colleghi, i quali si trovano a dover rimettere mano a computi compiuti di lavori non ancora avviati, a dover acquistare ogni semestre i prezzari DEI, che vengono aggiornati 2 volte l'anno, per compensare le lacune del tariffario regionale (che continuano a permanere nonostante gli aggiornamenti, perché chi lo redige, così come chi legifera, è slegato dalla realtà della professione e dai reali prezzi di mercato), con notevole appesantimento della professione e dei suoi costi. Ciò comporta inoltre anche un allungamento temporale che mal si concilia con i tempi stretti determinati dalle scadenze fiscali (si pensi alla soglia del 30% per il Superbonus 110% da raggiungere entro Giugno per le abitazioni unifamiliari).

Domande assolutamente pertinenti e molto interessanti a cui ci auguriamo arrivi una risposta anche da parte dell'Ente principale preposto al controllo, l'Agenzia delle Entrate.

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