Bonus edilizi, contenzioso a rischio in caso di vizi dell’opera
Se chi è incaricato di realizzare lavori commette errori tali da rendere l’opera “difettosa”, il proprietario può rivalersi su quest’ultimo. Ma se i lavori hanno portato alla fruizione di bonus edilizi, un contenzioso può far emergere incongruenze tali da comportarne la revoca
Le tutele in caso di vizi e difetti dell’opera
Qualora a seguito di un recupero edilizio o, indifferentemente, nel caso di demolizione e ricostruzione, il proprietario scopra che l’edificio è interessato da “vizi e difetti” riconducibili ai lavori, può rivalersi nei confronti dell’appaltatore, come previsto dall’art. 1669 del Codice Civile. Non può farlo però in modo casuale. Per non perdere i propri diritti deve inquadrare correttamente le problematiche con l’aiuto di un tecnico esperto e, con l’aiuto di un avvocato, rispettare precise modalità per effettuare la “denuncia”.
In tema di tutele in caso di costruzione (o ristrutturazione) di immobile, occorre ricordare l’art. 1669 c.c. che testualmente prevede “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
La norma distingue poi tra difformità e vizi riconoscibili (ovvero apparenti) e non riconoscibili (ovvero occulti). Al momento della consegna dell’opera occorre quindi controllare bene e bisogna stare attenti a non firmare verbali di “accettazione senza riserve” che privano di qualsiasi tutela il committente.
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