Bonus edilizi, contenzioso a rischio in caso di vizi dell’opera
Se chi è incaricato di realizzare lavori commette errori tali da rendere l’opera “difettosa”, il proprietario può rivalersi su quest’ultimo. Ma se i lavori hanno portato alla fruizione di bonus edilizi, un contenzioso può far emergere incongruenze tali da comportarne la revoca
I “gravi difetti”
L’art. 1669 parla di “gravi difetti” dell’opera.
Ma cosa si deve intendere per “gravi difetti”? La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 27.03.2017, n. 7756 ha statuito che “sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c. , anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Quindi le tutele a favore del committente possono essere azionate sia se riguardano le parti strutturali dell’edificio, sia se riguardano gli impianti o anche semplici riparazioni.
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