Bonus edilizi: divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti erariali
Il Decreto Legge n. 39/2024 ha previsto il divieto di compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, in presenza di debiti con il Fisco
Sospensione della compensazione in F24 per debiti superiori a diecimila euro
In questo caso, i debiti devono risultare da iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo il caso non siano in essere provvedimenti di sospensione dalla rateazione o per i quali sia intervenuta decadenza.
In pratica, parliamo delle cosiddette “cartelle di pagamento”, impropriamente dette “cartelle esattoriali”, che vengono emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base ai carichi erariali affidati ad essa dall’Agenzia delle Entrate.
L’assenza di cartelle di pagamento per importi complessivi superiori a diecimila euro scadute da trenta giorni consente al cessionario di compensare le imposte a debito con il credito acquistato. Invece, in presenza di cartelle di pagamento i cui termini sono scaduti da trenta giorni, la compensazione in F24 è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi emessi nei confronti del debitore.
Poiché le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, dal tenore della norma si intuisce che, ad esempio, un credito disponibile di 30.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione con i debiti erariali solo fino a 20.000 euro.
A ben vedere, dunque, non sono ricompresi, tra gli altri, gli avvisi di irregolarità, cioè quegli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che avvisano il contribuente dell’irregolarità nei versamenti all’Erario e lo invitano al pagamento entro trenta giorni anche attraverso una comoda rateazione del debito.
Pertanto, poiché la modalità di pagamento dei su menzionati avvisi avviene con l’utilizzo del modello F24, il cessionario che ha sulla piattaforma telematica crediti da utilizzare nell’anno in cui viene inviato l’avviso di irregolarità avrà tutto l’interesse a compensare il debito con i crediti disponibili in modo che non venga emessa la cartella di pagamento che pregiudicherebbe il futuro utilizzo dei crediti stessi. E questo modo di agire è opportuno anche qualora il debito sia inferiore all’importo di diecimila euro, per evitare che quest’importo possa cumularsi con altri debiti futuri imprevisti o cartelle dimenticate nei cassetti delle scrivanie e ricadere nella sospensione prevista dalla legge vigente per aver superato l’importo complessivo di diecimila euro.
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