Bonus edilizi: niente visto e asseverazione per i piccoli cantieri
Il disegno di Legge di Bilancio 2022, nella versione predisposta dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede alcune deroghe per i piccoli cantieri per le detrazioni fiscali
L'entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) ha avuto delle implicazioni pratiche che non hanno investito tanto le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma sono entrate prepotentemente a gamba tesa su tutti gli altri bonus fiscali in edilizia.
Il Decreto Rilancio e le opzioni alternative
Chi conosce il superbonus 110% sa che nella stragrande maggioranza dei casi i beneficiari utilizza questa detrazione mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Proprio per questo motivo, l'estensione del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute non ha inciso particolarmente.
L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, però, esteso sconto in fattura e cessione del credito ad altri bonus fiscali e più precisamente:
- ad ecobonus, bonus casa e sismabonus ordinari;
- al bonus facciate;
- al bonus ordinario previsto per gli impianti fotovoltaici e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Grazie alle nuove disposizioni del Decreto Rilancio, anche le su-richiamate detrazioni "minori" hanno avuto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 di accedere alle opzioni alternative con evidenti ricadute (positive) sul mondo dell'edilizia.
Cosa cambia con il Decreto anti-frode
Il Decreto anti-frode, nella fretta di porre un freno alle tante truffe individuate dall'Agenzia delle Entrate, ha esteso i due sistemi di controllo previsti per il superbonus (visto e asseverazione delle spese) ai suddetti bonus minori. Dal 12 novembre 2021, anche chi ha sostituito una caldaia spendendo poche migliaia di euro, chi ha ristrutturato l'appartamento o chi vuole restaurare la facciata di un edificio, nel caso si opti per sconto in fattura e cessione del credito per la fruizione delle relative detrazioni, dovrà produrre:
- il visto di conformità per l'attestazione della sussistenza della documentazione di accesso al relativo bonus;
- l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Ma non solo, perché in questa versione del Decreto anti-frode il legislatore si è "dimenticato" di inserire le spese per il rilascio del visto e l'ottenimento dell'asseverazione tra quelle ammissibili ai relativi bonus. Con evidenti ripercussioni negative su tutto il comparto edile che nell'ultimo mese si è ritrovato ingessato ed in attesa di qualche evoluzione.
Cosa cambierà con la Legge di Bilancio 2022
Pur essendo ancora in fase di disegno e consapevoli che fino alla Gazzetta Ufficiale non si potranno avere le certezze che tutti aspettano, l'attuale versione di ddl di Bilancio 2022 approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, ha previsto importanti modifiche che daranno un po' più di respiro al settore.
Intanto le spese per il visto di conformità e per il rilascio dell'asseverazione di congruità potranno rientrare nel massimale di spesa di tutti i bonus edilizi. In secondo luogo, aspetto decisamente più importante, fatta esclusione per il superbonus e per il bonus facciate è stato previsto un tetto massimo entro il quale non sarà più necessario produrre questa documentazione.
I piccoli cantieri sotto i 10.000 euro non avranno più bisogno di visto e di asseverazione di congruità, sia che il relativo bonus venga utilizzato in dichiarazione dei redditi che nel caso di opzioni alternative.
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