Bonus edilizi non utilizzabili: a quanto ammontano?
Un’interrogazione alla Camera dei Deputati chiede di conoscere l'ammontare dei crediti non utilizzati e quali iniziative sono previste per favorire lo smaltimento da parte dei legittimi titolari
Non è un mistero che dopo un biennio (2020-2021) di crescita mai vista, il comparto delle costruzioni stia vivendo un periodo di crisi molto particolare causato soprattutto dalla scelta di smantellare il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che aveva sorretto e alimentato l’utilizzo dei bonus edilizi (superbonus in testa).
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Le modifiche al meccanismo di cessione del credito
Dopo i “primi” 16 miliardi di investimenti ammessi a detrazione tra il primo e il secondo anno di vigenza degli articoli 119 (superbonus) e 121 (opzioni alternative) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), contribuenti, imprese e professionisti hanno cominciato a comprendere pienamente la potenza del binomio superbonus-opzioni alternative, con la conseguenza che gli interventi sono considerevolmente aumentati (in realtà già a seguito della pubblicazione del D.L. n. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni-bis).
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e della sua legge di conversione, Governo e Parlamento hanno avviato una profonda revisione del meccanismo di cessione del credito, al quale è corrisposta una lenta fuoriuscita di tutti i principali player che fino a quel momento avevano giocato un ruolo di primaria importanza nell’acquisto dei crediti edilizi.
Solo a seguito dell’abrogazione definitiva della cessione del credito (avvenuta con il D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni), il comparto non ha più avuto alcuna possibilità alternativa all’utilizzo diretto dei bonus edilizi. Il resto è storia.
I bonus edilizi dopo il Decreto Asset
Nella storia recente delle modifiche alla disciplina che regola il superbonus e la cessione del credito (30 provvedimenti di modifica), occorre ricordare il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset), convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, che all’art. 25 ha previsto una importante novità.
Comma 1. Nelle ipotesi in cui i
crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle
opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per
cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi
crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020 l’ultimo cessionario è tenuto a
comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta
giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la
non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in
cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non
utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023,
la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Comma 2. La mancata comunicazione di cui al comma
1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Comma 3. La comunicazione di cui al comma 1 è
effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sostanzialmente, nel caso di crediti indiretti (ovvero frutto di sconto o cessione) non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro entro il 2 gennaio 2024.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 23 novembre 2023, prot. n. 410221 recante “Modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.
La ratio normativa
Uno dei motivi che può aver indotto il legislatore a emanare questa disposizione riguarda (molto probabilmente) la classificazione dei crediti edilizi, dalla quale discendono le modalità di inserimento a Bilancio degli stessi.
Ricordiamo, infatti, che a seguito dell'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) operato da Eurostat, ISTAT ha provveduto ad una riclassificazione del superbonus e del bonus facciate come crediti “pagabili”.
Nel Sistema Europeo di Contabilità Nazionale (SEC) i crediti possono essere:
- pagabili - sono quelli per cui una obbligazione da parte del Governo deve essere riconosciuta all'inizio, cioè al momento dell'evento generatore che provoca la creazione del credito stesso;
- non pagabili - sono quelli che non provocano una obbligazione immediata ma riducono le entrate fiscali in futuro.
Nel primo caso i crediti vengono inseriti a Bilancio interamente nell’anno in cui si creano. Nel secondo, invece, il credito viene “spalmato” negli anni del suo utilizzo. Differenza enorme per il Bilancio dello Stato.
Sulla classificazione nell’uno o nell’altro caso inciderebbe la probabilità che una parte consistente dello stesso possa essere pagata o no:
- se la probabilità che una parte consistente del credito possa essere non pagata è alta (e quindi andare persa), allora il credito sarà classificato come non pagabile;
- viceversa se la probabilità che una parte consistente del credito possa essere pagata è alta, allora il credito sarà classificato come pagabile.
Per verificare questa probabilità i criteri da considerare sono 3:
- la trasferibilità del credito;
- la compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
- la differibilità per lungo tempo.
La conoscenza dell’ammontare di crediti non utilizzati, comporterebbe chiaramente una revisione (almeno per l’anno 2023) della classificazione del superbonus.
L’interrogazione in Commissione alla Camera dei Deputati
Con l’interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01785 presentata dal deputato Emiliano Fenu (M5S) il 9 gennaio 2024, considerato che:
- la comunicazione dei crediti d'imposta non utilizzabili doveva essere inviata a decorrere dall’1 dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'interno della «Piattaforma cessione crediti», direttamente da parte dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi;
- nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30 novembre 2023 la comunicazione andava effettuata entro lo scorso 2 gennaio 2024;
- il 30 novembre 2023 è scaduto il termine per usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie;
è stato chiesto al Ministero delle Finanze:
- quale sia il numero di comunicazioni trasmesse in merito alla remissione in bonis e al mancato utilizzo del credito, specificando l'ammontare dei crediti non utilizzati;
- quali iniziative intenda assumere per favorire lo smaltimento da parte dei legittimi titolari.
Numeri e iniziative che farebbero la differenza per una eventuale riclassificazione dei bonus edilizi ma che al momento non si conoscono come ammesso dal sottosegretario al Ministro dell'Economia Federico Freni rispondendo all'interrogazione.
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