Bonus edilizi e risarcimento danni su immobile: l'indennizzo mette a rischio le detrazioni?
Cosa succede se l'assicurazione liquida un risarcimento per danni su un edificio su cui si stanno effettuando lavori di ripristino? Le detrazioni si perdono oppure no? Ecco la risposta dell'agenzia delle Entrate
Il risarcimento danni su un immobile danneggiato da eventi calamitosi e su cui si stanno effettuando interventi di recupero e di efficientamento energetico, può mettere a rischio l'ammissibilità delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per i lavori? Si tratta dell'interessante quesito posto da una contribuente all'Agenzia delle Entrate, a cui è stata fornita la risposta n. 459/2022.
Risarcimento danni e detrazioni edilizie: nuova risposta dall'Agenzia delle Entrate
Il caso riguarda un immobile che, a seguito di un evento atmosferico calamitoso, ha subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate), per cui si è deciso di effettuare lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Inoltre, considerando i gravi danni subiti, è stato richiesto un risarcimento danni all'assicurazione, che ha provveduto a liquidare oltre 100mila euro. Da qui il dubbio: questo risarcimento mette a rischio la possibilità di chiedere le detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16-bis del Tuir (interventi di recupero del patrimonio edilizio) e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (interventi di riqualificazione energetica)?
Interventi di recupero del patrimonio edilizio: il Bonus Casa
Sulla questione, il Fisco ha preliminarmente ricordato che, in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) prevede una detrazione Irpef per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dello stesso Testo Unico Edilizia. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013, la detrazione è pari al 50 % delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Interventi finalizzati al risparmio energetico: l'Ecobonus
Per quanto riguarda le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, con l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 (Legge di Bilancio 2007) sono state introdotte delle agevolazioni che rinviano alla normativa in materia di detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR. In particolare, i commi da 344 a 347, specificano le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo di detrazione spettante.
Tali detrazioni sono attualmente disciplinate dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "ecobonus") che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2021 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Infine, come chiarito nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.
Condizioni per fruire delle detrazioni
Importante precsazione: la detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che:
- la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito;
- eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
- la detrazione spetta per spese rimaste a carico per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
La detrazione spetta in caso di risarcimento danni?
In riferimento al quesito posto, la stessa circolare n. 28/E del 2022 chiarisce che "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
Ne consegue che, tenuto conto che, l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, essa non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante, che ha diritto alle detrazioni.
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