Bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito: due nuovi casi critici
Due nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate chiariscono due interessanti casi in cui non opera la deroga al blocco delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) per i bonus edilizi
Titolo edilizio unico e bonus minori
Relativamente alla risposta n. 107/2025, viene presentato il seguente caso: una società aveva realizzato, entro il 30 marzo 2024, una parte di lavori agevolati con Superbonus Sisma 110% (SAL 1 e SAL 2), interamente fatturati e comunicati all’Agenzia. Le lavorazioni successive, invece, avrebbero interessato bonus minori (manutenzioni su parti private e abbattimento barriere architettoniche), per le quali non era stata ancora sostenuta alcuna spesa.
Il comma 5 dell’art. 1, D.L. n. 39/2024 stabilisce che, anche per gli interventi rientranti nelle deroghe ex art. 2 del D.L. n. 11/2023, l’opzione per sconto o cessione non può essere esercitata se non sono state sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati al 30 marzo 2024.
Secondo l’istante, il carattere unitario del titolo edilizio e l’inscindibilità tecnica e progettuale degli interventi consentirebbero di estendere la deroga anche ai lavori non ancora eseguiti. La norma, infatti, mirerebbe a bloccare solo le cosiddette “CILAS dormienti”, non a penalizzare interventi integrati con fasi esecutive successive.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione chiarendo che, in presenza di un titolo unico (es. permesso di costruire o CILAS), il sostenimento di spese per almeno uno degli interventi previsti nel titolo entro il 30 marzo 2024 è sufficiente per mantenere l’accesso all’opzione alternativa anche per gli altri interventi agevolati previsti nello stesso titolo, anche se realizzati successivamente.
Anche in questo caso, dunque, a fare la differenza è la corretta qualificazione degli interventi all’interno di un titolo unico e la capacità di dimostrare documentalmente l’effettivo avvio dei lavori entro la scadenza normativa.
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