Bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito: tris di risposte dal Fisco

Tre nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate chiariscono le possibilità di accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024

di Redazione tecnica - 16/04/2025

Fatture pagate entro il 30 marzo 2024

L’ultima risposta del Fisco riguarda il caso di una società che aveva sottoscritto un contratto per un intervento di demolizione e ricostruzione (sismabonus) avviato con SCIA nel 2022. Alla data del 30 marzo 2024 risultavano:

  • pagamento da parte del committente degli oneri di urbanizzazione;
  • esecuzione di lavori di demolizione;
  • emissione di fatture da parte dei subappaltatori (27 e 31 marzo 2024);
  • nessuna fattura emessa verso il committente né pagamenti eseguiti prima del 30 marzo 2024.

Il comma 5, art. 1, del D.L. n. 39/2024 impone la sussistenza congiunta di tre condizioni al 30 marzo 2024:

  1. lavori già effettuati;
  2. spesa sostenuta (cioè pagata);
  3. spesa documentata da fattura.

Secondo l’istante, il pagamento da parte del committente degli oneri di urbanizzazione e l’avvenuta esecuzione di lavori (fatturati dai subappaltatori) avrebbero potuto considerarsi sufficienti. Inoltre, si richiamava alla prassi per cui la spesa è considerata sostenuta anche dal solo appaltatore, non necessariamente dal committente.

Anche in questo caso, in base alla ratio dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’espressione “lavori già effettuati” deve essere riferita esclusivamente alla materiale esecuzione di interventi edilizi. Sono quindi escluse tutte le spese propedeutiche o accessorie, come quelle per prestazioni professionali, attività di consulenza, oneri di urbanizzazione o autorizzazioni amministrative: tali costi non rilevano ai fini della verifica delle condizioni previste dal citato comma 5.

In presenza di lavori realmente eseguiti entro il 30 marzo 2024, il Fisco ammette che le ulteriori condizioni richieste dalla norma – cioè fattura emessa e spesa pagata – possono essere soddisfatte anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori. Dunque, il pagamento da parte dell’appaltatore a un subappaltatore può essere considerato valido anche se il committente non ha ancora ricevuto fattura né ha effettuato pagamenti alla data del 30 marzo 2024. Ciò che conta è che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, fatturati e pagati entro la data limite da un qualsiasi soggetto della filiera (ad es. l’appaltatore).

Nel caso specifico esaminato, tuttavia:

  • gli oneri di urbanizzazione (unici pagamenti eseguiti dal committente entro il 30 marzo 2024) non possono essere considerati spese edilizie in senso stretto, e quindi non sono utili per accedere alla deroga;
  • anche se una subappaltatrice ha emesso due fatture (il 27 e 31 marzo 2024) per lavori di demolizione, i relativi pagamenti sono avvenuti dopo il 30 marzo (3 aprile e 23 maggio 2024), escludendo quindi anche questa condizione.

In sintesi, anche con la risposta n. 105/2025 il Fisco ha confermato che non risultano soddisfatte le tre condizioni previste per mantenere l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Di conseguenza, la deroga non può essere applicata all’intervento edilizio oggetto dell’istanza.

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