Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: le nuove FAQ del CNI e di ANCE
Pubblicato il documento a supporto di imprese, professionisti e committenti nell'applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) hanno messo a punto il documento “Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali", elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro rinnovato nel gennaio 2021, con l’obiettivo di supportare imprese, professionisti e committenti nell'applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali.
Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: il documento CNI-ANCE
Come sottolinea il CNI nella circolare n. 5617-U del 10 giugno 2022 a corredo del documento, l’intensificazione dell'attività in edilizia dovuta alle recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio, impone una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, ma anche collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.
In particolare, la circolare ricorda che il cantiere temporaneo o mobile è definito come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08" (Testo Unico Sicurezza sul lavoro). Queste disposizioni si applicano anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o Superbonus 110%).
Proprio per facilitare l’applicazione di quanto previsto nell’allegato X, il documento CNI-ANCE contiene alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento.
Sicurezza in cantiere: le faq CNI - ANCE
Vediamo nello specifico le FAQ, riguardanti le domande più frequenti relative alla sicurezza nei cantieri edili privati.
Chi è il committente in un appalto privato?
In un appalto privato il committente è in genere il proprietario dell'immobile o il condominio nella persona dell’amministratore o di un soggetto delegato.
È obbligatorio nominare il responsabile dei lavori (RL)?
No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i compiti adesso attribuiti. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
Quali requisiti deve avere il responsabile dei lavori (RL)?
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non stabilisce alcun requisito, mentre attribuisce responsabilità penali all'articolo 157.
Nei condomini in cui l'amministratore di condominio riveste la funzione di committente, può nominarsi responsabile dei lavori (RL)?
Qualora l'Amministratore, in virtù del mandato conferito dall'assemblea di condominio, sia il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, egli assume automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L'Assemblea di Condominio può eventualmente affidare le funzioni di Responsabile dei Lavori ad un terzo soggetto. Ciò non esonera il Committente dalle responsabilità previste.
Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 90?
La verifica dell'idoneità tecnico professionale viene effettuata dal committente nei confronti di tutte le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
Pertanto, in caso di verifica nei confronti delle imprese, verranno esibiti al committente:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza.
In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Il committente chiede, inoltre, alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale {INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Come si effettua la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 97?
La verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte dell'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
Pertanto le imprese esecutrici dovranno esibire all'impresa affidataria:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza.
In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al committente:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
- documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Quali sono le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14?
Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle di cui all'allegato | del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si rileva che l’INL con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'INPS e all’INAIL, l’INL, individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti {bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia {bonus ristrutturazioni o 110%).
Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati. L'Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., evidenzia, nella medesima nota, che le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di cui al citato Allegato I) maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto. Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi che devono avere l'autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere.
Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno particolare attenzione a tali aspetti. Si rileva altresì, in merito all'obbligo della formalizzazione dell’addestramento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, la necessità di prevedere uno specifico Registro, anche informatizzato, nel quale annotare l'avvenuto adempimento secondo le indicazioni fornite dalla modifica normativa.
I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita?
I bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus.
Tra i dati che l'impresa deve indicare nel pos è obbligatorio indicare sempre il nominativo del preposto individuato?
Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più preposti, è necessaria l'indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono la funzione di preposto all’interno del POS, al fine di una corretta redazione di quest’ultimo. Infatti, nell'allegato XV, Punto 3.2.1, del D. Lgs 81/08, tra i contenuti minimi del POS, alla lettera b) sono indicate “le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice”, alle quali sono riconducibili le attività svolte dalla figura del preposto. Ove, invece, il datore abbia ritenuto, per le medesime ragioni, di poter svolgere in prima persona l’attività di vigilanza, non sarà richiesta l'indicazione del nome.
Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, | datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri?
Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all'impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali).
Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell'organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a benefici fiscali?
Le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria (cfr. notifica preliminare nelle “Definizioni”). Le detrazioni non saranno riconosciute in caso siano sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.
Documenti Allegati
CircolareIL NOTIZIOMETRO