Bonus Facciate 90%: l'Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura
La risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione di cui all'art. 1, commi da 219 a 223, della Legge n. 160/2019 (bonus facciate) e l'utilizzo dello sconto in fattura
Gli ultimi mesi dell'anno sono sempre molto particolari per il comparto delle costruzioni. Storicamente alla chiusura dell'anno corrisponde anche la scadenza di molti bonus edilizi con la conseguenza che c'è sempre la corsa per rientrare tra i soggetti beneficiari.
Bonus facciate al 90%: ultima chiamata 31 dicembre 2021
La fine del 2021 non è esente da queste considerazioni, che si sono manifestate con ancora più forza vista la scadenza del bonus facciate al 90%. Stiamo parlando della detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Una detrazione che con aliquota al 90% è scaduta lo scorso 31 dicembre 2021 e che è stata rinnovata per tutto il 2022 con riduzione al 60%. Le possibilità di applicare il bonus al 90% entro il 31 dicembre con sconto in fattura, senza SAL ma solo sulla base di un intervento avviato, una fattura emessa con sconto e il pagamento del 10% restante, hanno generato una situazione "monstre" con errori palesi e non.
Bonus facciate al 90%: nuovo interpello all'Agenzia delle Entrate
L'argomento è stato trattato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 385/2022 che tratta un caso molto particolare.
Nel caso di specie, l'istante (impresa esecutrice di interventi rientranti nel bonus facciate 90%) riferisce di aver emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza indicare lo sconto in fattura del 90% e che il cliente ha pagato via bonifico parlante il 10% dell'importo complessivo in data 31/12/2021.
Tra le altre cose, la comunicazione dell'utilizzo delle opzioni alternative all'Agenzia delle Entrate non è ancora stata inviata (c'è tempo fino al 15 ottobre 2022).
La domanda è semplice: non potendo istruire la pratica per la cessione del credito, è possibile modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Il Fisco ha preliminarmente risposto ricordando l'evoluzione normativa del bonus facciate, passato nel 2022 ad una aliquota fiscale del 60%, e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previsto dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed esteso a tutti i principali altri bonus edilizi (tra cui il bonus facciate).
Ricordate anche le disposizioni attuative previste dall'Agenzia delle Entrate e modificate con numerosi provvedimenti pubblicati nel corso di quest'ultimo triennio (l'ultimo è il provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.
Provvedimenti in cui è espressamente previsto che «L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».
Nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la risposta 5.3.4, è stato precisato che «Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».
Bonus facciate e sconto in fattura
Con riferimento al caso di specie e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato, secondo il Fisco non ci sarebbero le condizioni previste all'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. La mancata annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l'imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l'IVA ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).
Ne deriva che, non avendo l'istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l'intero.
Il committente potrà comunque recuperare, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l'esecuzione dell'intervento (il bonifico c.d "parlante" effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall'istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021.
In altre parole, il contribuente non può più beneficiare dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi.
Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente - nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022 - dall'imposta lorda nella misura del 60%, ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.
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