Bonus Facciate e dichiarazione dei redditi 2023: la Guida del Fisco
La nuova supercircolare dell'Agenzia delle Entrate raccoglie tutti i documenti e gli adempimenti relativi alle detrazioni su interventi di recupero delle facciate di edifici esistenti
Il 31 dicembre 2022 ha sancito la fine di uno dei più discussi bonus edilizi, probabilmente reale “colpevole” di buona parte delle frodi fiscali legate a crediti inesistenti: il Bonus Facciate, consistente in una detrazione - prima del 90%, poi del 60% - sulle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti.
Una detrazione non più utilizzabile per gli interventie eseguiti a partire dal 1° gennaio 2023, ma che, relativamente all’anno di imposta 2022, ha il suo “spazio” nella dichiarazione dei redditi. Proprio per questo, l’Agenzia delle Entrate ha dedicato diverse pagine dell’ultima “Supercircolare” (la n. 17/E del 26 giugno 2023) all’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), fornendo alcune importanti indicazioni.
Bonus Facciate: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
All’interno del documento, che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022, il Fisco fornisce tutte le indicazioni sull’utilizzo del Bonus Facciate in riferimento a:
- Aspetti generali
- Beneficiari
- Interventi ammessi
- Interventi influenti dal punto di vista termico
- Limiti di detraibilità
- Cumulabilità con altre detrazioni
- Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione
Di particolare rilevanza la documentazione da produrre e conservare, considerato che il Bonus Facciate, nella sua prima forma, non prevedeva visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese, introdotti successivamente con il D.L. n. 152/2021 per porre un freno a preventivi di spesa incontrollati e rischi (questa volta concreti) di truffe ai danni dell’Erario.
Aspetti generali
Disciplinato dall’art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il Bonus Facciate prevede:
- una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici;
- una detrazione del 60% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, come disposto dalll’art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),
Beneficiari
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire de Bonus Facciate i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Nel caso in cui venga stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato già immesso nel possesso dell’immobile.
Spese ammesse
Il Bonus facciate spetta per le spese sostenute relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del TUE.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, non essendo sufficiente un’attestazione di un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.
La detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache verticali della facciata;
- interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Trattandosi di interventi realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata», che sono necessariamente verticali, il Bonus facciate non si applica agli interventi effettuati:
- sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
- sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;
- per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
- per la riverniciatura degli scuri e delle persiane;
- sulle mura di cinta dell’edificio.
Inoltre le spese devono essere relative a interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Ai fini del visto di conformità, la visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori, non potendo risultare dai dati catastali identificativi dell’immobile, può essere attestata dal condòmino che fruisce della detrazione tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Il Bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. Ad esempio per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
La detrazione è ammessa anche per:
- spese sostenute per l’acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio);
- progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE), spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Nel caso di lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare per essere ammessi al Bonus facciate le seguenti condizioni:
- “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- i valori limite di trasmittanza termica
stabiliti:
- dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- - dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Queste disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su immobili di notevole interesse pubblico – ossia quelli ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio – soltanto nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico
Per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus).
Limiti di detraibilità
Il Fisco ricorda che per le spese sostenute nel 2022 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente la detrazione spetta nella misura del 60%. Non sono stabiliti né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.
Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono però optare per le alternative alla fruizione diretta della detrazione (cessione del credito o contributo sotto forma di sconto) previste dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Trattandosi di una detrazione riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, essa non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Inoltre, in caso di indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Cumulabilità con altre detrazioni
Se gli interventi realizzati sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, alcune spese rientrano nel Bonus facciate e altre nell’Ecobonus, altre anche in interventi di recupero del patrimonio edilizio), il contribuente può usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che le spese siano contabilizzate distintamente con espresso richiamo alla normativa di riferimento e sempre che siano rispettati i relativi requisiti e adempimenti previsti. Per ciascuna spesa è possibile utilizzare soltanto un’agevolazione.
Nel caso di lavori effettuati nell’ambito di un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini; ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione
Al fine di fruire del Bonus facciate, il contribuente deve:
- pagare le spese sostenute per gli interventi mediante bonifico,
bancario o postale (anche on line), dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto,
che ha effettuato i lavori, a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando (qualora possibile) come causale, gli estremi della citata legge n. 160 del 2019. L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta. Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane SPA e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8 per cento;
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire la seguente documentazione relativa agli
interventi realizzati:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile.
Solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti devono acquisire e conservare:
- la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”,
riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal
soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato. Nella scheda
devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Tale scheda descrittiva deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori relativa agli interventi realizzati.
- l’asseverazione, con la quale un tecnico
abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati
ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Per tecnici
abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di
edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi
professionali. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può
essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate. Con riferimento
all’asseverazione, occorre precisare che:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, la stessa è redatta ai sensi degli artt. 4 e 7 del d.m. 19 febbraio 2007 e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del d.m. 6 agosto 2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
- la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005, o il provvedimento regionale equivalente;
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
In caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio. Tutta la documentazione originale deve essere conservata per esibirla eventualmente, in caso di richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Attenzione perché per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del Bonus facciate.
IL NOTIZIOMETRO