Bonus Facciate, proposta l'estensione a tutte le Zone
Presentata in VI Commissione (Finanze) alla Camera un'interrogazione al MITE che propone l'estensione del bonus facciate a tutte le zone oltre la A e la B
Le possibilità di intervenire sulla facciata di un edificio può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Le più interessanti sono certamente il superbonus 110% e il bonus facciate.
Il bonus facciate
Almeno per semplicità di utilizzo, la detrazione fiscale del 90% prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) rappresenta un'ottima possibilità. La Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, previsto una detrazione fiscale del 90% da applicare alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna).
La fruizione del beneficio è sottoposta a due condizioni e una prescrizione. Le due prescrizioni:
- gli edifici devono essere ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- la visibilità su strada pubblica della facciata.
La condizione, invece, è relativa alla percentuale di intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio su cui si interviene. Se questa percentuale raggiunge il 10%, gli interventi devono soddisfare alcuni requisiti energetici.
L'ubicazione degli edifici
L’art. 2 del decreto n. 1444/1968 prevede la seguente classificazione:
- Zona A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
Su tale classificazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non dovessero risultare tali zone omogenee, l’importante è che gli edifici ti trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B".
L'interrogazione alla Camera
Sull'argomento è stata presentata in VI Commissione (Finanze) della Camera, dal deputato Marco Di Maio (Italia Viva), l'interrogazione 5/06050 in cui si fa presente che fuori dalle zone A e dalle zone B in alcuni territori sono presenti edifici sia rurali che di civile abitazione le cui facciate andrebbero recuperate, al fine di migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali.
Per questo motivo si è chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, quali iniziative si intendano intraprendere al fine di estendere il «bonus facciate» a tutti gli edifici non necessariamente ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
Consapevoli che in edilizia non vi sia solo il superbonus e che il bonus facciate rappresenta un ottimo strumento fiscale, restiamo tutti in attesa di risposte.
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