Bonus facciate: si può utilizzare per la casa sul mare?
Un nuovo quesito sul Bonus Facciate per l’Agenzia delle Entrate riguardante un edificio visibile dal mare ma non da vie, strade o suoli pubblici
Casa al mare, non visibile da strada o suolo pubblico: un edificio di questo tipo può accedere al Bonus Facciate oppure no? Con la risposta n. 595/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le condizioni di accesso all’agevolazione fiscale e se in questo caso sono applicabili. In particolare, il quesito dell’istante riguarda la possibilità di accedere al bonus facciate per un edificio affacciato sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano tra gli spazi ad uso pubblico.
L’edificio risponde alle seguenti caratteristiche:
- uso residenziale;
- situato, secondo l’amministrazione comunale, entro la fascia B;
- facciata non visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare, atteso che l'edificio è situato in prossimità della costa.
Nella disamina della questione, il Fisco ha innanzitutto precisato che la valutazione, in concreto, se la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle proprie competenze.
Bonus Facciate: la normativa
Nella risposta viene fatto riferimento alla normativa sul Bonus Facciate, inserita nell’art. 1, c. da 219 a 223 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ricordando che:
- è prevista una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021;
- è rivolto a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate come zone territoriali omogenee:
- A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Inoltre ai fini del bonus facciate:
- gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
- la detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
In generale, la ratio della normativa è quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo anche lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Bonus facciate per casa sul mare
Ritornando al caso in esame, l’AdE ha fatto riferimento alla nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021 del MIBAC, che specifica che questa tipologia di interventi non ricade “nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( ) che le spese siano ammissibili".
Ed è proprio in considerazione di questo parere che il bonus facciate può essere applicato anche al caso in esame.
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