Bonus Mobili 2022: la guida completa dopo la Legge di Bilancio
Massimali di spesa, beneficiari, condizioni per l'accesso. Tutto quello che c'è da sapere per utilizzare l'agevolazione su arredi ed elettrodomestici
Bonus Mobili ed elettrodomestici: la legge di Bilancio 2022 ha confermato l’agevolazione non solo per il prossimo anno, ma anche per il 2023 e il 2024. Attenzione però: le condizioni sono leggermente diverse da quelle con cui è stato possibile usufruirne finora.
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Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: la guida completa
Il comma 37, la lettera b), numero 2 della legge di Bilancio 2022 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 e disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi previsti dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che richiama l’articolo 16-bis comma 1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R.n. 917/1986), è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione
Tale agevolazione, il cd. "Bonus Mobili" consiste in una detrazione del 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Mentre per il 2021 il plafond a disposizione era di 16.000 euro (con una detrazione quindi massima di 8.000 euro), per il 2022 la soglia è stata definita a 10.000 euro, che scenderà a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, oppure siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Inoltre, ai fini dell’utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Quali prodotti acquistare con il bonus mobili
Come segnalato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, rientrano in detrazione: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc. L’agevolazione può essere richiesta anche per le cucine e per mobili realizzati su misura da artigiani.
Non accedono al Bonus Mobili: porte, pavimentazioni (per esempio il parquet o le piastrelle in gres porcellanato), tende, tendaggi soprammobili e complementi di arredo.
Rientrano in detrazione anche i grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall'etichetta energetica. Ricordiamo che la scala energetica è stata recentemente aggiornata con classi che vanno dalla G alla A, ma che ancora non sono arrivati chiarimenti in merito dal Fisco Inoltre l'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.
Ecco alcuni esempi di elettrodomestici per cui è possibile richiedere il Bonus Mobili:
- frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
- lavatrici;
- asciugatrici e lavatrici;
- lavastoviglie;
- apparecchi di cottura e forni a microonde
- stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
- ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento (da guida AdE) etc.
Non rientrano in detrazione: aspirapolvere, scope meccaniche e altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti; tostapane; friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, phon, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, scaldabagno o boiler elettrico, bilance, computer, stampanti, telefoni, videocamere, televisori (anche A+), tablet, smart TV, trapani.
Inoltre non possono essere detratti mobili o elettrodomestici usati o di seconda mano.
Infine, le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati possono essere portate in detrazione
Condizioni per accedere al Bonus Mobili
È possibile chiedere il Bonus Mobili in caso si stia fruendo delle detrazioni previste per interventi di cui all’art. 16 comma 1 del D.L. n. 63/2013, ossia Bonus Casa e Sismabonus, che richiama l’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
Essi in particolare comprendono gli interventi:
a) di manutenzione ordinaria, di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ricordiamo che il Bonus Mobili può essere chiesto solo per gli arredi delle parti comuni;
b) di manutenzione straordinaria di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
Inoltre è necessario che i lavori siano iniziati prima dell’acquisto dei mobili. Per dimostrare la data di nizio lavori, potrà essere mostrata la SCIA o la CILA di riferimento oppure, in assenza di questo tipo di documentazione, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le detrazioni non spettano in caso di nuova costruzione.
Tra gli interventi edilizi che danno accesso alla detrazione:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Ricordiamo che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Rientrano nella manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.
- Interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili oppure l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componenteessenziale dell’impianto di riscaldamento.
Sono compresi negli interventi di ristrutturazione edilizia:
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo:
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio.
Ecco invece alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:
- tinteggiatura pareti e soffitti
- sostituzione di pavimenti
- sostituzione di infissi esterni
- rifacimento di intonaci
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- riparazione delle grondaie
- riparazione delle mura di cinta.
Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:
- quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Beneficiari del Bonus Mobili
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ricordiamo inoltre che le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione: quindi ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile vengono sostenute da un coniuge e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Stessa per la comproprietà: la detrazione del 50% spetta a colui che ha effettuato i pagamenti, purché sia titolare di un diritto reale sull'immobile e sia intestatario delle fatture.
Infine, la detrazione rimane in capo al contribuente che ha effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.
A quanto ammonta il Bonus Mobili?
Il Bonus Mobili prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Mentre per il 2021 il plafond a disposizione era di 16.000 euro (con una detrazione quindi massima di 8.000 euro), per il 2022 la soglia è stata definita a 10.000 euro, che scenderà a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Nel caso di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
I pagamenti vanno effettuati con carta di debito, carta di credito o bonifico. All’acquisto si applica l’IVA del 22%. Inoltre è necessario:
- presentare un documento (CILA, SCIA o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) comprovante la data inizio lavori;
- allegare fattura e scontrino e/o ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento.
Ricordiamo che non è necessario presentare comunicazione all’ENEA, tranne per l'acquisto di acuni elettrodomestici quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Compe precisato nella Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, la mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni.
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