Bonus mobili e bonus elettrodomestici: le novità del 2025

La nuova Legge di Bilancio ha confermato per il 2025 il bonus mobili e inserito il nuovo bonus elettrodomestici con contributo variabile in funzione dell’ISEE

di Redazione tecnica - 07/01/2025

Bonus mobili 2025

Sul bonus mobili, la nuova Legge di Bilancio non ha fatto altro che prorogare i termini previsti e concedere alle stesse condizioni del 2024 questa detrazione per tutto il 2025.

Come anticipato, questa “detrazione fiscale” è stata prevista dal comma 2, art. 16, del D.L. n. 63/2013 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi come ad per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo;
  • elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nel 2025 l’importo di questo bonus è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, calcolato su un ammontare massimo delle spese sostenute pari a 5.000 euro. La detrazione massima è, quindi pari a 2.500 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Cosa significa? Ipotizzando il massimo della detrazione, ogni anno per 10 anni il contribuente avrà a disposizione 250 euro per ridurre le tasse da pagare.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

Per avere il bonus mobili è necessario aver realizzato un intervento che accede al bonus casa di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

Nel dettaglio, nel caso di singola unità immobiliare, gli interventi che hanno possibilità di accedere al bonus casa, e quindi al bonus mobili, sono:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Per accedere al bonus mobili è necessario che i pagamenti sia effettuati con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Da ricordare che occorre conservare la seguente documentazione:

  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Altro aspetto da ricordare riguarda la comunicazione ad Enea (come per ecobonus e bonus casa) relativa all’acquisto di alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni.

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