Bonus mobili: nuovo chiarimento dal Fisco sui massimali di spesa
Qual è il limite massimo di spesa ammissibile in caso di acquisti in due differenti anni di imposta? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Gli interventi di ristrutturazione edilizia portano con sé un bonus molto comodo per chi mette su casa: il Bonus Mobili ed Elettrodomestici. L’agevolazione, introdotta con l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, è stata riconfermata nel corso degli anni, prevedendo però dei plafond di spesa differenti entro i quali la detrazione è ammissibile. Cosa succede allora quando si effettuano acquisti nell’arco di due differenti anni di imposta? Il limite di spesa si somma oppure no?
Bonus Mobili 2023: cosa è e a quanto ammonta
Il Bonus Mobili è stato riconfermato con l’art. 1, comma 37 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), prevedendo una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un importo massimo di:
- 10.000 euro per il 2022
- 8.000 euro per il 2023 (confermato con la legge di Bilancio 2023)
- 5000 euro per il 2024.
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
A chi spetta il Bonus Mobili
L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese.
In particolare, possono utilizzare le detrazioni del 50%:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Attenzione a chi effettua gli acquisti dei mobili: le spese vanno sostenute dallo stesso soggetto a cui sono intestate quelle di ristrutturazione. Non solo: le detrazioni non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.
Bonus arredi ed elettrodomestici: quali vanno in detrazione?
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano quelle sostenute per l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc.
Non sono detraibili invece quelle sostenute per: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.
Anche gli elettrodomestici accedono al Bonus Mobili. Si possono acquistare frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti; lavatrici; asciugatrici e lavatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura e forni a microonde; stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici; ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.
Le agevolazioni spettano a patto che gli elettrodomestici siano di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori.
Il legame con la data di inizio lavori e l'anno di acquisto dei mobili
Essendo una detrazione legata a un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, è necessario prestare attenzione alla data di inizio lavori: come disposto dalla normativa, il Bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Ciò significa che:
- se ho acquistato mobili nel 2021, devo avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
- se ho acquistato mobili nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta;
- acquistando arredi nel 2023, lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2022, mentre se i lavori sono iniziati nel 2021 la detrazione non spetta.
Acquisto di arredi in due diversi anni di imposta
Cosa succede allora quando l’intervento di ristrutturazione e l’acquisto dei mobili avvengono nell’arco di due anni di imposta?
Il quesito è stato posto da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato nel 2021, quando l’importo detraibile massimo era di 16mila euro. Nel corso di quell’anno la spesa per arredi ed elettrodomestici è stata di 9.620 euro, mentre nel 2022 sono stati effettuati acquisti per ulteriori 4.000 euro, quando il limite ammesso era di 10.000 euro. Il dubbio è proprio questo: si possono detrarre tutti i 4mila oppure no?
La risposta è stata negativa, perché i massimali non si sommano. Avendo già speso 9.620 euro, il contribuente potrà portare in detrazione per il 2022 solo la differenza sul massimale previsto per l'anno in corso, pari a 380 euro, ovvero la differenza tra 10mila (massimale del 2022) e 9.620 (cifra già spesa nell'anno precedente).
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