Bonus mobili, occhio alla classe energetica degli elettrodomestici
La detrazione del 50% è prevista anche per i grandi elettrodomestici, a condizione che rispettino la classe energetica minima richiesta
Tra le agevolazioni fiscali più utilizzate, c’è quella sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Bonus mobili ed elettrodomestici, attenzione alla classe energetica
Si tratta del cosiddetto “Bonus Mobili” che, tramite la riconferma ottenuta con l’art. 1, comma 37 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) prevede, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Per gli acquisti effettuati nel 2022 il bonus spetta a condizione che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021.
La detrazione si applica anche sull’acquisto degli elettrodomestici, purché rispettino gli standard minimi richiesti di classe energetica: lo ha anche confermato di recente Fisco Oggi, la rivista telematica di Agenzia delle Entrate rispondendo sul tema a un contribuente. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
Chi può chiedere il Bonus Mobili?
Il Bonus Mobili spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In particolare, possono richiedere la detrazione per acquisto di arredi e grandi elettrodomestici:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione; inoltre, la detrazione rimane in capo al soggetto che ha effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.
Cosa si può acquistare con il Bonus Mobili
Tra le spese che rientrano in detrazione ci sono quelle sostenute perr l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc. Non rientrano invece in detrazione: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.
La detrazione è accettata anche per l’acquisto dei seguenti elettrodomestici:
- frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
- lavatrici;
- asciugatrici e lavatrici;
- lavastoviglie;
- apparecchi di cottura e forni a microonde
- stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
- ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.
Il requisito della classe energetica
Attenzione alla classe energetica dei prodotti acquistati: gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono appartenere a una classe energetica non inferiore:
- alla “A” per i forni;
- alla “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- alla “F” per i frigoriferi e i congelatori
L’etichetta energetica è infatti cambiata, con l’eliminazione delle classi A+ A++ e A+++ adottata fino al 2021. Occorre quindi verificare quale sia la nuova corrispondenza per evitare errori.
Infine, ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).
Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. In ogni caso, come specificato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, n. 46/E, la mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni.
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