Bonus Mobili: gli sconti previsti in dichiarazione dei redditi 2023
Guida completa all'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
Con la raccolta sugli sconti in dichiarazione dei redditi 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile compendio per contribuenti e operatori relativo alle agevolazioni fiscali utilizzabili per l’anno di imposta 2022, tra cui il c.d. “Bonus Mobili”.
Bonus Mobili: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi
Il documento sulle agevolazioni previste dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 per i contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR (recupero del patrimonio edilizio), tratta i seguenti argomenti:
- Aspetti generali sull’agevolazione
- Condizioni per usufruire della detrazione
- Tipologie di beni agevolabili
- Limiti di detraibilità
- Modalità di pagamento
- Documentazione da controllare e conservare
- Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici
Aspetti generali del Bonus Mobili
Il Bonus Mobili, introdotto con l'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, riserva una detrazione del 50%, ripartita in 10 quote annuali di stesso importo, riservata ai soggetti che fruiscono dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
La detrazione è stata, successivamente prorogata dall’art. 1, comma 37, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendola anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e riducendo il massimale di spesa agevolabile. Esso, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10mila euro (nei prossimi anni scenderà a 8mila) e inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, adeguandosi alla nuova etichetta energetica UE.
In particolare, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel 2022, il beneficio spetta a condizione che:
- il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- Il contribuente abbia sostenuto anche solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
Inoltre le spese possono essere state sostenute prima di quelle relative alla ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data della CILA O della SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Bonus Mobili: condizioni per usufruire della detrazione
La detrazione è collegata alla realizzazione dei seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).
Per quanto riguarda gli interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, il Bonus Mobili spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3 del TUE sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto, il Bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sisma bonus nonché del Superbonus.
Non danno diritto alla detrazione:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE;
- gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Ecobonus, quali l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).
Tra le altre importanti precisazioni del Fisco:
- il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso;
- il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Inoltre per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).
Tipologie di beni agevolabili
L’agevolazione, spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica. Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Possono essere acquistati con il bonus mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento
Sono agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste per utilizzare la detrazione.
Limiti di detraibilità
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute su un massimale di spesa, per il 2022, pari a 10mila euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Se le spese sono collegate a interventi iniziati nel 2021 e anche in quell’anno sono stati fatti acquisti di arredi, bisogna tenerne conto nel massimale di spesa. Per esempio, se nel 2021 sono già stati acquistati beni per 8mila euro, nel 2022 potranno essere utilizzati 2mila euro (arrivando così a 10mila) e non 8mila, come lascerebbe pensare il massimale del 2021. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.
Essa non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. In questo caso, il contribuente può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento del beneficio.
Bonus mobili: modalità di pagamento e documenti da conservare
Il Bonus Mobili spetta se l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici viene effettuato mediante:
- bonifici bancari o postali;
- carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
- finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
Inoltre è necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, in cui siano specificate natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate a un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici
Infine, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 è necessario trasmettere ad ENEA i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La trasmissione deve essere effettuata attraverso la piattaforma ENEA, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, fermo restando che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Documenti Allegati
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