Bonus Natale 2024: più beneficiari e nuove regole operative

Cambiano le disposizioni sull'una tantum per lavoratori dipendenti. Ecco tutte le spiegazioni nella Circolare del Fisco

di Redazione tecnica - 21/11/2024

Arrivano importanti novità sul Bonus Natale 2024: come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2024, n. 22/E, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari ma, soprattutto sono cambiate le condizioni a cui spetta l’una tantum di 100 euro.

Bonus Natale 2024: le novità nella Circolare del Fisco

Le modifiche sono state inserite all’art. 2 del D.L. n. 167/2024, «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze», che ha modificato l'art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus). La norma ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di alcuni lavoratori dipendenti.

Adesso vengono cambiate alcune condizioni, ampliando l’ambito soggettivo di applicazione: il Bonus Natale spetta, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Bonus Natale 2024: a chi spetta

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;
  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico: 

  • i figli fino a 24 anni con reddito lordo complessivo inferiore a 4mila euro;
  • i figli con più di 24 anni con reddito inferiore a 2.840,51 euro.

La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

No a doppio bonus

Rimane il limite di cumulabilità: nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati; 8
  • conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Nella Circolare vengono anche riportate alcuni possibili casi di applicazione del bonus.

Erogazione del bonus

Per richiedere il bonus, i dipendenti devono autocertificare il possesso dei requisiti, includendo una dichiarazione sul fatto che il coniuge o convivente non sia anch'esso beneficiario. Chi ha già inoltrato la richiesta non deve ripresentarla, salvo necessità di aggiornamenti, come l'inserimento del codice fiscale del convivente. 

Il sostituto d'imposta provvederà al pagamento del Bonus Natale insieme alla tredicesima mensilità. Nel caso in cui il lavoratore non riceva il contributo pur avendone diritto, sarà possibile recuperarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

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