Bonus pubblicità 2022: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Il documento fornisce tutte le istruzioni per usufruire del tax credit destinato ai titolari di impianti pubblicitari
Tax credit "Manifesti Pubblicitari", ossia Bonus Pubblicità 2022: con la circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.
Bonus pubblicità 2022: la circolare del Fisco
Come premesso nel documento, l’articolo 67-bis del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cd. “Decreto Sostegni-bis”), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ha introdotto un credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge di Bilancio 2020, dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Inoltre con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 – adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 67-bis del Decreto – sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto.
Cos’è il canone unico patrimoniale
Ai sensi dell’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il “canone unico patrimoniale”, è il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane).
Tale canone sostituisce:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione oppure in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Bonus manifesti pubblicitari: il credito d’imposta
Con la circolare n. 1/E, firmata Dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus. Il tax credit, utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.
Credito d'imposta manifesti pubblicitari: i beneficiari
Il credito d’imposta può essere richiesto dai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.
L’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In questo caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Bonus pubblicità: come calcolare il canone da comunicare
Nella circolare viene specificato che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021, per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:
- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4 mesi), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
- in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Tax credit manifesti pubblicitari: ammontare del credito d’imposta e utilizzo
Una volta quantificato l’importo sul quale richiedere il bonus, i contribuenti potranno comunicarlo dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Per consentire l’utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. 73/2021, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro il 21 marzo 2022.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Regime fiscale del credito d'imposta
Infine, seguendo la ratio dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. Decreto Ristori), il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Infine, ai sensi del comma 3 dell’articolo 67-bis del Decreto, l’agevolazione trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento della Commissione europea del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti «de minimis”.
Documenti Allegati
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