Calcolo plafond Superbonus: come considerare i magazzini interni ed esterni?
Le unità pertinenziali aumentano il tetto di spesa detraibile, ma il fatto che siano state frazionate prima dell’intervento richiede alcune verifiche per evitare contestazioni future
Le pertinenze “esterne”
Nel caso in cui i locali accessori siano staccati, il percorso è più accidentato. Questi, infatti, non si aggiungono al numero delle unità sul quale si calcola il plafond dell’intervento generale (interpello n. 375/2022), e dunque la criticità evidenziata dal commercialista è corretta. Tuttavia, ciò non significa che i lavori eventualmente realizzati all’interno dei magazzini esterni non possano essere agevolati, e anzi dalla pertinenzialità o meno dipenderà il plafond che tali lavori potranno erodere. Anzitutto occorre dunque domandarsi se, nel caso concreto, i magazzini esterni possano essere realmente considerati pertinenze.
La risposta non è semplice poiché i riferimenti normativi scarseggiano. Viene in aiuto la giurisprudenza che, però, è spesso contraddittoria.
La sentenza della Cassazione n. 15668/2017, ad esempio, a proposito dell’assoggettabilità all’IMU di un garage esterno che un contribuente aveva ritenuto pertinenza dell’abitazione principale, ha chiarito che il rapporto di pertinenzialità deve basarsi su “concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso".
Insomma, la pertinenzialità, se esiste, si deve “vedere”, deve essere concreta. Pertanto, la sentenza ha negato l’esistenza del vincolo, perché “la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimossa secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione”.
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