Il calcolo della prestazione, la classificazione energetica e l'APE
Come si calcola la prestazione energetica di un immobile? Come si arriva alla classificazione e all'Attestato di Prestazione Energetica?
La Relazione tecnica ex Legge 10 e la conformità delle opere al progetto
Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.M. 26/06/2015 nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, attenendosi ai commi 1 e 2, art. 8 “Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni” del d.Lgs 192/2005.
Il proprietario dell'edificio, o chi ha titolo, deposita presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo la relazione. La conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto, alla eventuale variante, alla relazione tecnica, nonché all’Attestato di Prestazione Energetica dovranno essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune insieme alla comunicazione di fine lavori, diversamente questa perderà efficacia.
La limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva
Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e, quindi, contenere la temperatura interna degli ambienti, è obbligo per le strutture in copertura dell’edificio la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo tecnologie di climatizzazione passiva, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a 0,65 nel caso di coperture piane, 0,30 nel caso di copertura a falde. Le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica.
Edifici a energia quasi zero
Si devono rispettare, sia se di nuova costruzione che esistenti:
- tutti i requisiti previsti determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progettazione, quadro di sintesi, le prescrizioni, i requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento, l’Allegato 1 al D.M. “Requisiti minini “ 26/06/2015
Tabella 4 - Prescrizioni, requisiti e
verifiche in funzione della tipologia di intervento
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Tipologia di intervento |
Descrizione livelli di intervento |
Prescrizioni / Verifiche di legge |
Edifici nuovi |
Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3. |
Ampliamenti di edifici esistenti |
Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a
impianto tecnico esistente. |
Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato: |
Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di
nuovi impianti tecnici. |
Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (come se si trattasse di un edificio nuovo) . |
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Ristrutturazione importante di primo livello |
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i). |
Ristrutturazione importante di secondo livello |
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva; |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4
e 5 e in particolare: |
Riqualificazione energetica |
Intervento che interessi: |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento |
Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili |
Ristrutturazione dell’impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell’acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3. |
Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio |
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare che dell’efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3. |
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