Il calcolo della prestazione, la classificazione energetica e l'APE

Come si calcola la prestazione energetica di un immobile? Come si arriva alla classificazione e all'Attestato di Prestazione Energetica?

di Donatella Salamita - 06/06/2023

L’Attestato di Prestazione Energetica, A.P.E.

L’Attestato di Prestazione Energetica contiene tutte le informazioni sui consumi energetici dell’edificio, la certificazione energetica viene introdotta per quantificare ed asseverare la quantità di energia impiegata da un immobile in relazione agli utilizzi degli impianti per il riscaldamento, raffrescamento, produzione di ACS e ventilazione meccanica riporta la prestazione energetica dell’involucro edilizio sia durante la stagione invernale, che durante la stagione estiva e contiene la quantità di energia primaria richiesta dall’edificio.

Definizione

sostitutivo dell’A.C.E., l’A.P.E. viene introdotto dall’art.6 del D. Lgs 63/2013, quale elaborato, redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare, indicante la previsione della quantità di energia consumata per un utilizzo standard dell’edificio, per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Classe energetica

in base al fabbisogno energetico dell’involucro edilizio l’attestato ne determina la classe energetica, compresa tra la A e la G, facendo evincere sia la prestazione energetica che l’indice di prestazione globale del fabbricato, rinnovabile e non, consentendo di determinare la qualità dell’edificio sotto il profilo energetico.

Validità
ed aggiornamento

validità di anni 10 decorrenti dalla data dell’emissione, ricorre obbligo di aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile. La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui i controlli non sono effettuati l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata, per tale motivo occorre allegare ad esso i libretti degli impianti

interventi
migliorativi

le raccomandazioni, in seconda pagina dell’APE, promuovono gli interventi più significativi ed economicamente convenienti, indicando i livelli di prestazione raggiungibili in relazione ai costi e distinguendo i benefici di interventi di ristrutturazione importante e quelli di riqualificazione energetica

Obbligo rilascio

1.1

nuovi edifici

1.2

interventi di demolizione e ricostruzione

1.3

nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 mc, in quest'ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi

1.4

edifici esistenti in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione, spetta al proprietario esibire l’APE in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto

1.5

ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso

1.6

atti di compravendita immobiliare

1.7

Contratti di locazione

1.8

presentazione della segnalazione certificata di agibilità

Esenzioni

2.1

gli edifici di culto

2.2

fabbricati isolati con superficie < 50 mq

2.3

fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione

2.4

parcheggi multipiano

2.5

Garage, cantine e depositi

2.6

locali caldaia

2.7

ruderi

2.8

fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita

richiesta e consegna

l’APE va richiesto dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti, lo riceverà dal professionista nel termine di 15 giorni successivi alla trasmissione alla Regione.

Soggetto certificatore

il professionista che sottoscrive l’A.P.E. e lo rende sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve risultare iscritto al relativo Albo Regionale dei Soggetti Certificatori, lo stesso non potrà essere legato da parentela con il richiedente, e nei casi in cui la stesura dell’ape sia legata ad interventi edilizi non deve aver preso parte né alla progettazione, né alla direzione lavori, né essere legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati, ragion per cui l’esperto che lo redige deve essere nominato dal committente prima dell’inizio lavori. Obbligato ad eseguire almeno un sopralluogo presso l’immobile finalizzato ad acquisire e verificare tutti i dati necessari per la redazione dell’APE lo trasmette sottoscritto alla Regione

Catasto Energetico e Banca Dati

la Regione inserisce l’attestato nel proprio catasto, trasmettendo le informazioni raccolte a una banca dati nazionale, SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) realizzata e gestita dall’ENEA. I dati del SIAPE saranno disponibili online

Il procedimento per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

Si suddivide in tre fasi, quali l’acquisizione di informazioni e documentazioni, il sopralluogo ed i rilievi.

  1. Acquisizione informazioni e valutazione

Preliminarmente al sopralluogo presso l’edificio si raccolgono le documentazioni ed i dati, quali:

  • la visura e la planimetria catastale, al fine di avere i dati catastali e da supporto nella fase di sopralluogo e rilievo;
  • i titoli abilitativi edilizi, con riferimento a destinazione d’uso per la stima dei consumi in dipendenza di essa, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione energetica sia se effettuati su parti comuni, che su singole unità immobiliari, soprattutto se riguardanti l’involucro dell’edificio o l’impianto di riscal­damento, in modo tale da certificare con sicurezza l’anno di installazione dei servizi tecnologici;
  • il libretto degli impianti, se esistente per valutare se eseguiti in modo corretto i controlli di efficienza energetica disposti dal d.P.R. 74/2013;
  • la documentazione in possesso del committente per individuare materiali, spessori e tipologie dei componenti e degli elementi e le informazioni relative agli impianti, quali l’anno di installazione, la tipologia del generatore, ad esempio caldaia, pompa di calore, generatore elettrico, la tipologia sistema di distribuzione, radiatori, ventilconvet­tori, riscaldamento a pavimento, tipologia impianto, se autonomo o centralizzato.

Rilievo involucro edilizio: consiste nelle misurazioni al fine di avere i dimensionamenti planimetrici e le altezze dei vani, il dimensionamento, l’orientamento e la posizione degli infissi, lo spessore degli elementi opachi orizzontali e verticali, le ombreggiature delle murature e dei serramenti dovute alla presenza di aggetti, sporti e balconi.

Rilievo confini dell’involucro edilizio: finalizzato alla corretta individuazione dei confini dell’involucro edilizio verso ambienti riscaldati, ambienti non riscaldati, l’esterno .

Rilievo serramenti: per avere la marca, il modello, le caratteristiche tecniche dei serramenti, del telaio, del vetro, del sopraluce, del cassonetto, del parapetto, della porta di ingresso, considerando per tutti gli elementi la presenza del coibente termico, in tutte le loro componenti, la stratigrafia. Alcuni dati potranno essere ricavati con l’uso di strumentazioni, o per analogia costruttiva con altri edifici o sistemi impiantistici.

Rilievo ponti termici: dalla definizione dell’Allegato A al d. Lgs 192/2005 il ponte termico rappresenta la discontinuità dell’isolamento termico che si verifica in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali, solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro, non ha una effettiva simmetria in senso fisico, bensì viene introdotto dal decreto legislativo al fine delle verifiche di legge delle strutture e dei componenti dell’involucro edilizio. Successivamente al rilievo si prendono in esame i ponti termici esistenti all’interno dei vani con l’ausilio di termocamera che permette di ricavare la radiazione emessa da un corpo, basandosi sul principio secondo il quale a diverse temperature un materiale rilascia radiazioni diverse, quindi mediante l’associazione delle caratteristiche di emissività a temperatura ambiente si ottiene la temperatura del componente. Conferma la presenza del ponte termico il valore dato dalla differenza di radiazione tra due corpi adiacenti, ad esempio trave/solaio, e la loro temperatura. Il ponte termico corretto si ha se la trasmittanza termica della parete esterna in sua corrispondenza non è maggiore a più del 15% della trasmittanza termica della parete corrente.

Rilievo generatori: consiste nell’individuare la marca ed il modello del generatore in quanto per ogni tipologia la normativa prevede metodologie di calcolo diverse per il rendimento di generazione, ad esempio:

  • caldaia a condensazione : norma UNI TS 11300-2 e caldaia a biomassa: norma UNI TS 11300-2/4 , il rendimento di generazione è precalcolato se le condizioni al contorno corrispondono a quelle della norma, ma lo stesso metodo non si può applicare se l’impianto è autonomo ed il generatore, oltre al riscaldamento, serve per la produzione di ACS.
  • pompa di calore: norma UNI TS 11300-4, pompa di calore invertibile: norma UNI TS 11300-3 (raffrescamento) – norma UNI TS 11300-4 (riscaldamento)
  • cogeneratore: norma UNI TS 11300-4, il rendimento di generazione è precalcolato se una o più unità cogenerative funzionano in condizioni nominali, senza modulazione del carico in modalità “termico segue”, se l’impianto non possiede by-pass fumi e dissipazione e cogeneratore: norma UNI TS 11300-4, il rendimento di generazione è precalcolato quando sono disponibili le prestazioni delle unità cogenerative in funzione del fattore di carico, in modalità “termico segue”.

Rilievo impianto fotovoltaico: consiste nell’individuare l’anno di installazione, la specifica dell’impianto, la potenza di picco del singolo pannello, il numero totale dei pannelli, l’angolazione ed esposizione dei pannelli, la quota di ripartizione dell’impianto se si tratta di condominio.

Rilievo impianto solare termico: consiste nell’individuare l’anno di installazione, l’area di captazione, la produzione di acqua calda sanitaria, di riscaldamento o entrambi, la tipologia del sistema, ovvero se diretto all’impianto di riscaldamento, se colle­gato ad un accumulatore, l’inclinazione e l’esposizione dei pannelli, la tipologia dei collettori, coefficienti di perdita, ricavati dalla scheda tecnica, il rendimento ottico, ricavato dalla scheda tecnica, fattore di ombreggiamento, potenza dei circolatori, la tipologia circolazione, se forzata e non naturale. Per l’accumulatore del sistema solare termico, occorrono: ubicazione, superficie disperdente dell’accumulatore, spessore dell’isolamento dell’accumulatore e conducibilità dello stes­so, temperatura media dell’accumulatore.

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