CAM e appalti pubblici: nessuna esclusione automatica per i criteri premiali

In assenza di espressa previsione nella lex specialis, l’omessa indicazione di prodotti rispondenti ai CAM, l'offerta è comunque ammissibile

di Redazione tecnica - 22/04/2025

Il principio di conservazione dell'offerta

Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado, specificando che l’offerta formulata non presentava alcun margine di ambiguità ed era necessariamente intendersi conforme a quello richiesto dalla stazione appaltante, alla luce del criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. e, cioè, del principio di conservazione, visto che un’offerta difforme rispetto al capitolato è, di regola, inammissibile. Del resto, la conformità dell’offerta al capitolato, in assenza di una esplicita specificazione contraria, è imposta dal principio del risultato e del favor partecipationis, di cui agli art. 1 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In definitiva, le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis.

In relazione alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, il giudizio va svolto in modo globale e sintetico, valutando la complessiva affidabilità dell’offerta. L’aggiudicataria aveva un utile dichiarato capiente rispetto ai costi suppletivi, e l’appellante non ha dimostrato l’incidenza economica delle migliorie contestate.

Ne consegue che la mancata giustificazione puntuale delle migliorie non rende l’offerta anomala in assenza di una dimostrazione concreta dei relativi costi e della loro incidenza sull’equilibrio economico.

 

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