Cambio di destinazione d’uso: basta sempre la CILA?
Il permesso di costruire è necessario anche senza lavori, in caso di cambio di destinazione d’uso di un edificio? Ecco il parere del Consiglio di Stato in un’interessante sentenza.
Un cambio di destinazione d’uso rilevante, senza che sia stato richiesto o autorizzato un apposito titolo abilitativo, è lecito oppure no?
Cambio di destinazione d’uso rilevante: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5437/2021, ha dato una precisa indicazione in merito, facendo seguito alla sentenza di primo grado n. 7573/2018 emessa dal TAR Lombardia (sez. Seconda, sede di Milano) su cui ha proposto ricorso un’associazione culturale contro un’amministrazione comunale rispetto all’ingiunzione della cessazione della destinazione d’uso d’immobile a luogo di culto e all’atto di accertamento di inottemperanza.
CILA e cambio destinazione d’uso rilevante
Nel caso in esame, l’Associazione Culturale aveva acquistato da un’impresa di costruzioni una porzione di un fabbricato con area cortile di pertinenza, da adibire nel futuro a luogo di culto. L’area su cui si trova l’immobile è inserita dallo strumento urbanistico comunale negli ambiti industriali, artigianali, commerciali e direzionali.
Dopo avere ricevuto l’ok da parte dell'Amministrazione Comunale nel procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), per l’uso dell’immobile come luogo di culto, “fatte salve le verifiche della Commissione di vigilanza in ordine al progetto di adeguamento a tale funzione”, l’Associazione Culturale ha trasmesso al Comune una CILA, sottesa ad ottenere un cambio di destinazione d’uso, senza opere, da “laboratorio” a “sede di associazione culturale”.
A seguito dell’invio CILA, il Comune ha prima diffidato l’Associazione a utilizzare l’edificio come luogo di culto per l’assenza di permesso di costruire previsto dall’art. 52, co. 3-bis, della L.R. 12/2005 e, alla successiva inottemperanza, ha disposto il sequestro dell’immobile.
Cambio destinazione d’uso rilevante: CILA o Permesso di costruire?
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del TAR facendo riferimento a due norme:
- l’art. 52, co. 3-bis, della L.R. 12/2005, che dispone che “i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”;
- l’art. 32 del DPR n. 380/2001 (TUE) che stabilisce che il mutamento di destinazione d’uso con variazioni degli standard urbanistici costituisce variazione essenziale.
Ne consegue che, nel caso di cambio di destinazione d’uso rilevante:
- è necessario un titolo edilizio abilitativo, anche senza opere;
- la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) non è uno strumento idoneo a variare l’uso dell’immobile perché essa è funzionale alla comunicazione dell’inizio di attività e non della variazione di destinazione d’uso, per altro in questo caso specifico non compatibile con la destinazione legale dell’area ad attività di natura industriale.
Cambio destinazione d’uso in luogo di culto: nessuna discriminazione religiosa
I giudici hanno anche sottolineato come l’accertamento effettuato non abbia in nessun modo violato il principio costituzionale di laicità dello Stato e di rispetto della libertà religiosa, in quanto la sanzione imposta prescinde dalla tipologia di confessione religiosa che viene in rilievo, trattandosi di un divieto: generalizzato di utilizzo di un bene per uno scopo diverso da quello autorizzato dalla legge.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 19 luglio 2021, n. 5437IL NOTIZIOMETRO