Cambio di destinazione d'uso: CILA o permesso di costruire?

TAR: il cambio di destinazione d'uso ha tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non può essere liberamente eseguito previa CILA, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire

di Giorgio Vaiana - 10/07/2021

Mutamento di destinazione di una parte di un locale adibito a magazzino. Ci sono dei limiti che non si possono mai superare. E lo spiegano benissimo i giudici del Tar Campania. A loro si è rivolto il proprietario di un magazzino (condonato qualche anno fa) che ha concesso il comodato d'uso ad una società. Questa, oltre a effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dopo aver inoltrato una comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria e ridistribuzione interna, ha modificato la destinazione d'uso di una parte del locale, trasformandola in "terziario-direzionale", ossia in ufficio destinato al pubblico. Leggiamo cosa hanno deciso i giudici con la sentenza n. 1554/2021.

Cosa dice il Testo Unico Edilizia

La norma per i giudici è chiara e va interpretata in maniera rigorosa. Viene citato l'art. 23/ter del DPR 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) che al comma 1 dice:

"Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
".

Per questo dicono i giudici, un cambio di destinazione d'uso va fatto con permesso di costruire e non con una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Il mutamento di destinazione d'uso

"Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie - si legge nella sentenza - è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via consequenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici".

Speciale Testo Unico Edilizia

Il passaggio tra categorie funzionali disomogenee

Nel caso analizzato, dicono i giudici, appare evidente "il passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome (mutamento da deposito, o comunque attività commerciale, ad ufficio, e cioè a categoria direzionale), che, perciò solo, integra gli estremi di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d'uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico". E lo dimostrano anche i documenti della società che si è insediata nel magazzino. E per questo il ricorso è stato respinto e confermata la decisione del comune che ha ordinato il ripristino dello statu quo ante.

© Riproduzione riservata