Il cambio di destinazione d’uso dopo il Salva Casa

La Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Salva Casa) ha modificato l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) relativo al cambio di destinazione d’uso

di Redazione tecnica - 02/08/2024

Le modifiche apportate dal Salva Casa – Parte II

Il numero 2) della lettera c) modifica il comma 3 dell’articolo 23-ter del TUE, disponendo che:

  • le Regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al medesimo articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione (nuovo punto 2.1, introdotto dalla Camera);
  • il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.

Con riguardo alle zone F), in applicazione della normativa edilizia, i piani di regolazione e programmazione prevedono oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, ai fini di realizzare anche opere di interesse generale.

Ricordiamo che il DM n. 1444/1968 all’art. 2 prevede le seguenti zone territoriali omogenee:

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B) le parti del territorio totlmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
  • C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
  • D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
  • E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
  • F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati