Cambio di destinazione d’uso rilevante: cosa cambia dopo il Salva Casa?
La disciplina per il cambio di destinazione d’uso è stata notevolmente modificata dal Decreto Salva Casa. Esistono ancora tante casistiche gestite con la precedente versione del Testo Unico Edilizia
Dopo il Salva Casa: il mutamento di destinazione d'uso rilevante
Ricordiamo che con le nuove previsioni dell’art. 23-ter, introdotte prima dal D.L. n. 69/2024 e poi dalla legge di conversione n. 105/2024, il quadro relativo al cambio di destinazione d’uso rilevante è stato profondamente modificato.
Riportiamo i passaggi fondamentali:
- 1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. […]
- 1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
- 1-ter Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
- 1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.
- 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti
titoli:
- a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).
Infine, ai sensi del comma 3, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi dell’articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.
Nel caso quindi di cambio senza opere si potrà presentare una SCIA, nel caso di cambio con opere il titolo richiesto per la tipologia di opere, fermo restando la possibilità di utilizzare la SCIA per l'esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis.
Rimane quindi comunque salva la possibilità per le Regioni e per i Comuni di dettare delle condizioni specifiche per l’applicazione della disciplina, a cui poi i giudici dovranno fare necessariamente riferimento per la risoluzione dei contenziosi.
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