Cambio di destinazione d’uso e SCIA inefficace: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato interviene sul regime amministrativo applicabile nel caso di cambio di destinazione d’uso tra categorie diverse e sull’inefficacia della SCIA

di Redazione tecnica - 14/04/2025

SCIA semplice e cambio di destinazione: limiti applicativi

Nel caso oggetto della sentenza, la società appellante ha tentato di legittimare, mediante una SCIA ai sensi dell’art. 22 del TUE, il passaggio di un immobile da destinazione d’uso produttiva a commerciale. Tuttavia, come chiarito dal Consiglio di Stato, la SCIA può produrre effetti giuridici solo se utilizzata entro i limiti delineati dalla legge, ossia per interventi effettivamente riconducibili alle fattispecie astratte per cui è previsto l’uso di tale strumento.

Quando viene impiegata al di fuori del proprio ambito applicativo – come nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire – la SCIA non produce alcun effetto giuridico: l’attività edilizia risulta quindi radicalmente abusiva, senza possibilità di invocare né la tutela dell’affidamento né il regime di consolidamento previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990.

Secondo i giudici di Palazzo Spada “La segnalazione certificata di inizio attività costituisce uno strumento di liberalizzazione delle attività private – non più sottoposte a controllo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione – impiegabile entro un delimitato ambito applicativo”.

In tali ipotesi, l’Amministrazione è pienamente legittimata a esercitare i poteri ordinari di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27 del TUE, senza dover ricorrere all’autotutela e senza che possano ritenersi violati i presupposti per l’intervento repressivo.

Accogliere l’interpretazione dell’appellante – secondo cui la SCIA avrebbe consolidato una posizione giuridica – significherebbe attribuire a un atto unilaterale del privato un’efficacia maggiore di quella derivante da un provvedimento espresso, in evidente contrasto con il principio di legalità sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Nel caso specifico, il cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale configurava un intervento urbanisticamente rilevante, soggetto a permesso di costruire. Di conseguenza, la SCIA presentata è risultata inefficace ab origine e non applicabile il regime previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che riguarda esclusivamente atti amministrativi o SCIA efficaci.

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