Cambio di destinazione d’uso e SCIA inefficace: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato interviene sul regime amministrativo applicabile nel caso di cambio di destinazione d’uso tra categorie diverse e sull’inefficacia della SCIA
Dopo il Salva Casa: regole più chiare
Come anticipato, con la riforma introdotta dal Salva Casa, l’art. 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia è stato completamente riscritto, rendendo finalmente più chiara la disciplina del cambio di destinazione d’uso. Il nuovo impianto normativo distingue in modo puntuale tra:
- mutamenti orizzontali: all’interno della stessa categoria funzionale, considerati urbanisticamente irrilevanti;
- mutamenti verticali: tra categorie funzionalmente diverse, considerati urbanisticamente rilevanti.
Per i cambi d’uso senza opere, è stata eliminata ogni possibilità di utilizzare la CILA, chiarendo che si utilizza la SCIA. Se invece sono previste opere edilizie, il titolo abilitativo necessario è quello richiesto per la realizzazione delle opere stesse (SCIA o permesso di costruire), anche se normalmente soggette a CILA.
Le Linee guida del MIT del 30 gennaio 2025 hanno ribadito che l’obiettivo è la semplificazione, ma nel rispetto dei limiti sostanziali dell’ordinamento urbanistico: se il cambio è rilevante, deve essere trattato con il rigore dovuto agli effetti insediativi. In coerenza, la sentenza n. 181/2025 conferma: la SCIA non può sostituirsi al permesso di costruire nei cambi d’uso tra categorie diverse.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 13 gennaio 2025, n. 181IL NOTIZIOMETRO