Canna fumaria abusiva: la decisione del Tar
L’installazione di una canna fumaria è attività di edilizia libera o no? Ecco il parere del giudice amministrativo
L’installazione di una canna fumaria configura un abuso edilizio oppure si tratta di un’attività di edilizia libera? Un dubbio frequente su cui ha dato un importante chiarimento il Tar Basilicata con la sentenza n. 589/2021.
Canna fumaria abusiva: cosa dice il Tribunale Amministrativo
Nel caso in esame, era stato presentato un ricorso per l'annullamento di un’ordinanza comunale inerente la demolizione di alcuni manufatti abusivi e la parziale concessione edilizia in seguito alla SCIA in sanatoria depositata proprio a causa dell'ordinanza di demolizione.
In particolare, tra gli abusi contestati erano presenti l’installazione di una canna fumaria e la presenza di due tettoie in plexiglass. Non solo: insieme alla demolizione dei manufatti, il Comune aveva richiesto la restituzione dei contributi erogati ex lege n. 219/1981 (“Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981”).
Canna fumaria: attività di edilizia libera o ci vuole il permesso di costruire?
Il Tar ha specificato che l’assegnazione dello stesso finanziamento stesso ex lege n. 219/1981 alla canna fumaria implica che ci sia stato assenso alla sua realizzazione nelle sue forme, ma non solo.
Più in generale infatti la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale: per la sua realizzazione quindi non è necessario il permesso di costruire e non è soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile. In questo caso occorre comunque solo il permesso di costruire.
Inoltre il giudice amministrativo ha precisato che nemmeno il diniego di sanatoria delle due tettorie/pensiline in plexiglass è fondato, poiché detta determinazione non è ben motivata: in particolare, la qualificazione di dette opere da parte dell’Amministrazione Comunale come “superfetazioni” è generica e non esplicita le effettive ragioni che, in assenza di vincoli (paesaggistici o di altra natura), ne ostacolano la sanatoria; oltretutto manca un’analisi specifica utile a identificare il titolo edilizio da richiedere per un’eventuale successiva conformità.
Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, confermando che la canna fumaria rientra tra le attività di edilizia libera e non necessita di permesso di costruire se non si tratta di un’opera di palese evidenza rispetto alla sagoma dell’edificio, mentre nel caso delle tettoie manca una qualificazione specifica delle opere utile a comprendere il tipo di abuso effettuato.
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