Cantieri edili e DURC di congruità: le nuove FAQ sulla regolarizzazione
Pubblicate da CNCE alcune nuove domande e risposte sulla regolarizzazione della congruità della manodopera dei cantieri edili
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ha rilasciato alcune nuove importanti FAQ relative alla regolarizzazione delle imprese affidatarie nel caso in cui il cantiere non risulti congruo e alla procedura da seguire.
Congruità della manodopera: la nuova procedura di alert
Ricordiamo che dal 1° marzo 2023, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nella richiesta di attestazione di congruità, è stata introdotta una procedura di alert per tutti i cantieri pubblici e privati, avviati dal 1° marzo 2023 o ancora aperti a tale data, già inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect.
La procedura prevede, a seguito dell’invio della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa competente, la trasmissione automatica di una PEC all’impresa affidataria, e al committente in caso di appalto pubblico, per informare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, ai sensi del D.M. n. 143/2021:
- in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SAL) da parte dell’impresa affidataria;
- prima di procedere al saldo finale da parte del committente.
Il sistema Edilconnect provvede ogni terzo giorno del mese ad inviare all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri, al fine di consentirne il costante monitoraggio.
Alla data di chiusura del cantiere, in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità, si configureranno due diverse situazioni:
- se il cantiere è congruo, la Cassa Edile invita tramite PEC l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale, oppure a scaricarla dal sito;
- nel caso di Cantiere non congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa Edile invia tramite PEC una nuova informativa che segnala la mancata congruità e la mancata richiesta di attestazione. Nel messaggio si specifica anche che in caso di mancata regolarizzazione e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del messaggio stesso, l’impresa affidataria sarà segnalata come irregolare nella Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI) con tutte le conseguenze del caso sulle successive verifiche di regolarità contributiva (Durc On Line).
Verifica congruità manodopera: le nuove FAQ del CNCE
Oggi CNCE fornisce 4 nuove FAQ sulla regolarizzazione. Riportiamo qui di seguito il testo integrale di domande e risposte.
1. Alla luce dell’accordo del 7 dicembre scorso e delle procedure di alert ivi previste cosa accadrà ai cantieri la cui DNL sia stata presentata a far data dal 1° marzo 2023 laddove alla fine dei lavori non venga richiesta l’attestazione di congruità e il cantiere non risulti congruo? l cantiere non risulti congruo?
Secondo quanto stabilito dalle parti sociali nell’accordo del 7 dicembre scorso (in particolare cfr procedura alert 4.2) e quanto specificato nella comunicazione CNCE n. 837/2023, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà inviato tramite PEC all’impresa affidataria.
2. Come può regolarizzare l’impresa affidataria?
L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione (cfr COM. Cnce 837/2023). In particolare, il piano potrà prevedere ai fini della regolarizzazione il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità), qualora presentate e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.
3. Cosa accade laddove l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione nei termini previsti?
Laddove l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI, con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione come specificato nella FAQ n. 2. I versamenti di cui alla fattispecie descritta, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.
4. Ai fini della verifica della congruità sono dovute anche le somme maturate a seguito di ritardati anche le somme maturate a seguito di ritardati tardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa?
No, ai fini della verifica della congruità della manodopera tali somme non rilevano.
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