Caro bollette e crediti d'imposta: la risoluzione del Fisco
Istituito il codice tributo per la compensazione in F24 del credito d’imposta previsto con il Sostegni-Ter
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022, con la quale ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per imprese energivore, come previsto dall’art. 15 del D.L. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni-Ter”).
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In particolare, la norma ha previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei prezzi dell'energia, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. Esso non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta.
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Ricordiamo che il credito d’imposta è stato poi confermato anche per il secondo trimestre 2022 con il Decreto Legge del 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, sempre nella misura del 20%.
Questa cifra è stata elevata al 25% con il recentissimo Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21, che all’art. 5 “Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore” ha disposto che “Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento”. Nel caso di imprese gasivore, la quota è stata elevata dal 15% al 20%.
Non solo: il D.L. n. 21/2022 ha anche riconosciuto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica già destinatarie della misura. In questo caso il contributo è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
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