Caro materiali: e compensazione prezzi: quali risorse vanno utilizzate?
Il ricorso ai Fondi per la copertura degli oneri debba avvenire in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del Decreto Aiuti. Lo confermano i nostri esperti
In applicazione dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, sono stati disposti dalla Committente due Sal straordinari recanti il riconoscimento delle compensazioni relative ai materiali impiegati nei due semestri dell'anno 2022. Tali SAL, tuttavia, non vengono pagati, avendo la Committente fatto richiesta di accesso al fondo ministeriale per cui è ancora in attesa di risposta e tanto nonostante, in ragione del ribasso applicato, permangano nella sua disponibilità circa 4 milioni di euro. È corretto tale agire?
L'esperto risponde
In assenza di migliori specifiche deve concludersi per la non correttezza dell'operato della Committente.
Dettando una sorta di ordine di priorità, dispone difatti il comma 1, secondo cpv, della citata disposizione di legge che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati vengono corrisposti nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo (ossia le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché il ribasso d'asta) seguite da quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.
Lo stesso comma 4 poi conferma tale rapporto subordinato nello stabilire che il ricorso ai Fondi per la copertura degli oneri debba avvenire “in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1”. La Committente non ha dunque la prerogativa di eleggere i Fondi ministeriali quali risorsa primaria a cui subordinare il pagamento.
Ideale disposizione di chiusura, poi, può essere individuata nel combinato disposto dell'art. 26, comma 1, terzo cpv del decreto aiuti, il quale prevede che “Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento” e dell'art. 113bis, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che stabilisce che “I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori … I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi”.
Da entrambe le citate norme traspare un sistema rigido che non ammette deroghe o dilazioni rispetto al pagamento di uno stato di avanzamento lavori regolarmente emesso, sistema dalle cui maglie non sembra poter sfuggire neppure la disciplina relativa ai SAL straordinari di cui al decreto aiuti.
In conclusione, non appare corretto il modus operandi della Committente.
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